Cassazione Civile, Sentenza n. 03262/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Abruzzo che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente su un avviso di accertamento IRPEF 2009. L'Agenzia sostiene che era applicabile la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n.119/2018 (definizione delle controversie pendenti) e che, correttamente calcolati i periodi di sospensione feriale e straordinaria, l'appello notificato l'8 novembre 2019 risultava tempestivo. Il contribuente aveva eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e dedotto che la controversia rientrava nelle materie escluse dalla definizione agevolata poiché era stata sollevata in via subordinata la questione di benefici normativi (riduzione 60% ex art.33, c.28 L. n.183/2011) collegata a presunti aiuti di Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rigettando l'eccezione di difetto di autosufficienza e ritenendo fondata la censura sulla sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. n.119/2018. La Corte ha ricostruito il computo dei termini: termine ordinario iniziato l'11 luglio 2018, sospensione feriale 1-31 agosto 2018 (31 giorni), entrata in vigore del d.l. 24 ottobre 2018 con sospensione fino al 31 luglio 2019, nuova sospensione feriale 1-31 agosto 2019; calcolati i giorni maturati e residui, il dies ad quem è risultato il 17 dicembre 2019, per cui l'appello notificato l'8 novembre 2019 era tempestivo. È stata altresì esclusa la rilevanza della questione subordinata sui benefici/aiuti di Stato rispetto all'applicabilità della sospensione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale d'appello dell'Abruzzo in diversa composizione per esame dell'impugnazione e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, decreto‑legge n.119/2018
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019
La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione ai termini di impugnazione nel processo tributario relativo all'atto impositivo, determinando che la sospensione interrompeva il decorso del termine già in corso, con necessità di computare i giorni già decorrenti e poi i periodi di sospensione (inclusa la feriale quando non sovrapposta).
termine di impugnazione 'l lungo' (richiamato nella motivazione)
Usato per individuare il termine ordinario di impugnazione della sentenza in assenza di notifica, da cui è stato computato l'inizio del decorso (11 luglio 2018).
legge 742/1969 (sospensione feriale dei termini)
sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto
La sospensione feriale è applicabile e va tenuta in conto nel computo complessivo dei termini, salvo che sia integralmente sovrapposta al diverso periodo di sospensione straordinaria; in assenza di sovrapposizione, i due periodi non si cumulano ma si succedono nella determinazione del dies ad quem.
art. 33, comma 28, legge n.183/2011
riduzione delle imposte dovute del 60% con rateizzazione del restante 40% (norma agevolatrice richiamata dal resistente)
La Corte ha ritenuto che la deduzione relativa all'applicazione di tale norma fosse stata proposta dal contribuente come domanda subordinata e non fosse idonea a far rientrare la controversia nelle ipotesi escluse dalla definizione agevolata (illegittimi aiuti di Stato) così da impedire l'applicazione della sospensione.
art. 360, n.3 c.p.c. (motivo di cassazione)
violazione di norme di diritto
Invocato dall'Agenzia come base per il ricorso in Cassazione per errore di diritto nell'applicazione delle norme sulla sospensione dei termini da parte della C.T.R.
art. 366, primo comma, n.6, cod. proc. civ. (autosufficienza del ricorso)
requisito di specificità dei motivi
La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 18/03/2022, n.8950) secondo cui il requisito di autosufficienza non va applicato in modo eccessivamente formalistico; il ricorso era sufficientemente autosufficiente perché conteneva gli elementi necessari e indicava il contenuto degli atti richiamati.
Cass. Sez. U. 18/03/2022, n.8950 (giurisprudenza)
principio sui limiti dell'autosufficienza del ricorso per cassazione
Fornisce il criterio che l'esigenza di autosufficienza non obbliga alla integrale trascrizione degli atti quando il ricorso indica adeguatamente il contenuto degli atti richiamati; la Corte l'ha applicata per rigettare l'eccezione sul vizio formale.
comma 5, lett. b) art. 6 d.l. n.119/2018 (esclusioni)
discipline le controversie escluse dalla definizione agevolata, tra cui gli aiuti di Stato illegittimi
La Corte ha valutato che la questione sugli aiuti di Stato era prospettata in via subordinata e non costituiva la materia principale dell'avviso impugnato; pertanto non impediva l'applicazione della sospensione dei termini prevista dal comma 11.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista da normative speciali (es. art.6, c.11 d.l. 119/2018) si applica anche al processo tributario quando ricorrono le condizioni previste e interrompe il decorso del termine già in corso: è necessario calcolare i giorni già maturati prima dell'entrata in vigore e i periodi di sospensione successivi per determinare il dies ad quem.
- La sospensione feriale (1-31 agosto) va considerata nel computo dei termini, ma non si cumula con una sospensione straordinaria se quest'ultima la sovrappone integralmente; se non c'è sovrapposizione, i periodi si succedono e vanno entrambi conteggiati.
- La presenza di una domanda subordinata o di questioni sollevate in via alternativa non necessariamente esclude l'applicabilità di una sospensione agevolativa: rileva la natura sostanziale della controversia principale rispetto alle esclusioni previste dalla norma.
- I requisiti formali del ricorso per cassazione (autosufficienza) non devono essere interpretati in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e consenta al giudice di legittimità di comprendere le censure.
- In caso di controversie pendenti alla data di entrata in vigore di norme di definizione agevolata, è opportuno documentare e rendere chiaro il calcolo dei termini (date di inizio, sospensioni feriali e straordinarie, giorni già trascorsi) nel atto di impugnazione o nei motivi per evitare contestazioni di tardività.
- Se il motivo di esclusione dalla disciplina agevolativa è basato su elementi accessori o subordinati, il giudice valuterà se tali elementi siano determinanti per qualificare la controversia; in caso contrario, la sospensione ed eventuali benefici procedurali possono comunque operare.
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