Cassazione Civile, Sentenza n. 03273/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso avverso la sanzione per mancato pagamento della sosta (verbale n. 20568 del 19.7.2016): sosteneva che, per effetto del comma 901 della legge n. 208/2015, il Comune era obbligato a predisporre dispositivi elettronici (POS) per il pagamento e, non avendo adempiuto, non poteva irrogare la sanzione; deduceva altresì la tacita abrogazione della norma sanzionatoria e richiamava l'art. 1460 c.c. (inadempimento contrattuale) come giustificazione della propria mancata corresponsione del ticket
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della tacita abrogazione dell'art. 7, comma 15, C.d.S.: il comma 901 della l. n. 208/2015 ha solo esteso l'obbligo di consentire pagamenti elettronici anche ai dispositivi di controllo della sosta, ma non ha eliminato l'obbligo di pagamento della tariffa né la sanzionabilità dell'evasione tariffaria. La Corte ha confermato che la mancata esposizione o il mancato pagamento della tariffa costituiscono illecito amministrativo (evasione tariffaria) e non un inadempimento contrattuale; l'assenza di abilitazione al pagamento elettronico può rilevare solo per dimostrare la mancata colpa del trasgressore, ma l'opponente deve provare anche che non aveva alcuna possibilità concreta di pagare con mezzi alternativi (es. impossibilità oggettiva di procurarsi moneta), tenuto conto delle circostanze concrete. Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato né provato la mancata possibilità di pagare in contanti, per cui il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre disposto gli effetti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 15, Codice della Strada
La Corte conferma che la violazione della disciplina della sosta a pagamento (mancato acquisto/esplicitazione del ticket o sosta oltre il tempo pagato) costituisce illecito amministrativo sanzionato da tale disposizione e non si trasforma in inadempimento contrattuale
comma 901, legge n. 208/2015
comma 901, l. n. 208/2015
La norma estende, dal 1° luglio 2016, l'applicazione delle disposizioni che impongono l'accettazione di pagamenti elettronici anche ai dispositivi di controllo della durata della sosta; non abroga la norma sanzionatoria e non esonera dall'obbligo di pagamento
art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012
art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012
Prevede l'obbligo per determinati soggetti di accettare pagamenti elettronici; la Corte interpreta la norma come disciplina da applicare anche ai parchimetri (per effetto del comma 901 della l. 208/2015), ma non come norma che renda inopponibile la sanzione per evasione tariffaria
D.M. 24 gennaio 2014
Il decreto attuativo aveva previsto l'obbligo di accettare pagamenti tramite POS per pagamenti sopra determinate soglie (richiamato nel giudizio inferiore); la Corte rileva l'esistenza di limiti applicativi ma ciò non incide sulla natura sanzionatoria dell'omesso pagamento della sosta
art. 1460 c.c.
La norma contrattuale (eccezione di inadempimento) non è applicabile alla fattispecie: la Corte conferma che la sosta a pagamento su suolo pubblico e l'omesso pagamento sono materia di illeciti amministrativi e non di rapporti contrattuali tra utente e amministrazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente
Massime di principio
- L'obbligo del Comune di abilitare pagamenti elettronici ai parchimetri non annulla l'obbligo dell'utente di pagare la sosta né la sanzionabilità dell'evasione tariffaria
- La mancata accettazione di pagamenti elettronici dal dispositivo rileva solo come elemento probatorio a favore del trasgressore se quest'ultimo dimostra contestualmente di non aver avuto alcuna reale possibilità di pagare con mezzi alternativi (ad es. impossibilità oggettiva di procurarsi moneta)
- La contestazione del verbale per mancato pagamento richiede che il ricorrente alleghi e provi sia l'assenza di abilitazione al pagamento elettronico sia l'impossibilità concreta di utilizzare altre modalità di pagamento
- La fattispecie della sosta non pagata va qualificata come illecito amministrativo (evasione tariffaria) e non come inadempimento contrattuale, per cui strumenti come l'art. 1460 c.c. non sono applicabili
- Se si contesta la sanzione per impossibilità di pagamento, è utile documentare circostanze concrete (ubicazione isolata, mancanza di esercizi commerciali o altri soggetti presso cui cambiare denaro, malfunzionamento accertato del dispositivo) per dimostrare l'impossibilità di adempiere
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