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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 03119/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti principali lamentavano che la Corte d'appello, pur avendo accolto la loro actio negatoria (accertando l'inesistenza della servitù di passo sul mappale 219), non aveva però pronunciato sull'ulteriore domanda di inibitoria (ossia di semprevietare il passaggio pedonale e carrabile dei resistenti sul mappale 219), vanificando così gli effetti pratici della pronuncia favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi, rigettato il ricorso incidentale (proposto da Pucci Franco e altri) e accolto il ricorso principale (R.G. n. 30/2023). Ha censurato l'omessa pronuncia della Corte d'appello sull'istanza di inibitoria, ritenendo che la decisione potesse essere resa in sede di legittimità senza rinvio perché non richiedeva accertamenti di fatto ulteriori. Decidendo nel merito, la Cassazione ha inibito a Simonetta Pucci, Franco Pucci, Renata Crudeli e Silvia Pucci il passaggio pedonale e carraio sul fondo catastale foglio 74, mappale 219. Le spese di merito e di cassazione sono compensate tra le parti; ai ricorrenti incidentali può essere richiesto un contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di pronunciare su tutte le domande, eccezioni e istanze ritualmente introdotte in giudizio; l'omessa pronuncia integra violazione processuale denunciabile in cassazione (art. 360, n.4).

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Vizio denunciabile in cassazione relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su domande o eccezioni; nel caso ha consentito di censurare la mancata decisione sull'inibitoria.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Consente il ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la Corte richiede indicazione puntuale del fatto e della decisività; qui è stata richiamata per spiegare i limiti della censura sull'omesso esame di fatti storici (motivo dei ricorrenti incidentali).

  • art. 1144 c.c.

    gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso

    Principio per cui la tolleranza del proprietario esclude che l'uso possa costituire possesso utile all'usucapione; la Corte ha applicato il principio distinguendo rapporti tra parenti, dove la tolleranza è più facilmente presunta.

  • art. 2697 c.c.

    Regola dell'onere della prova: chi allega un fatto deve provarlo; nella fattispecie, una volta provato il possesso dall'attore, grava sul titolare del diritto (proprietario) l'onere di dimostrare che l'uso è avvenuto per tolleranza.

  • art. 384 c.p.c., secondo comma

    Permette alla Cassazione di decidere la causa nel merito senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede accertamenti di fatto; applicata per pronunciare l'inibitoria in sede di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    Disciplina le preclusioni istruttorie; richiamata per spiegare l'ammissibilità delle eccezioni in senso lato anche in appello se i fatti risultano dagli atti.

  • art. 111 Cost.

    Principio della ragionevole durata del processo utilizzato per giustificare la decisione della Cassazione di decidere nel merito evitando rinvio per economia processuale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte dei ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • La tolleranza (art. 1144 c.c.) esclude l'acquisto per usucapione: quando tra le parti sussistono rapporti di parentela stretta, la tolleranza è più facilmente presunta e può rendere difficile dimostrare il possesso utile all'usucapione.
  • Una volta provato il possesso, grava sul proprietario l'onere di provare che l'uso è avvenuto per tolleranza (art. 2697 c.c.); il giudice di merito valuta le circostanze e i rapporti tra le parti.
  • L'actio negatoria (accertamento dell'inesistenza della servitù) può e deve essere accompagnata, se richiesta, dall'inibitoria per ottenere l'effettiva cessazione del passaggio; l'omessa pronuncia su tale domanda costituisce vizio censurabile.
  • Le eccezioni in senso lato (es. dedurre che l'uso sia stato per tolleranza) possono essere rilevate anche in appello se i fatti sono documentati negli atti; le eccezioni in senso stretto restano soggette a preclusioni.
  • In cassazione, ove la questione sia di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio (art. 384 c.p.c.) per ragioni di economia processuale e durata ragionevole del processo.
  • La censura per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) richiede precisa indicazione del fatto, della sua fonte negli atti e della sua decisività: non basta contrapporre valutazioni alternative dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

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