Cassazione Civile, Ordinanza n. 29735/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto l’imposta di registro: al 9% sull’indennità aggiuntiva riconosciuta al proprietario coltivatore diretto nell’ambito di una cessione volontaria di terreno inserita in una procedura espropriativa, e al 3% sulle ulteriori somme riconosciute per deprezzamento della proprietà residua, demolizione di soprassuoli e frutti pendenti, nonché per l’indennità di occupazione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del loro appello, deducendo: (1) violazione delle norme sull’imposta di registro e sul testo unico espropri, per sostenere che l’indennità aggiuntiva non fosse assoggettabile all’imposta di registro nella misura proporzionale; (2) analoga violazione con riguardo alle somme per deprezzamento, manufatti e soprassuoli, sostenendone la diversa natura; (3) erronea tassazione dell’indennità di occupazione d’urgenza, che a loro dire non sarebbe riconducibile a prestazione patrimoniale tassabile al 3%; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) omessa pronuncia sull’appello relativo alle spese del primo grado; (6) violazione delle norme sulle spese processuali per la condanna in appello e per l’asserita eccessiva liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, nelle cessioni volontarie inserite in procedura espropriativa e nelle correlate indennità aggiuntive o accessorie, il regime fiscale di registro si applica comunque in misura proporzionale del 3% ai sensi della tariffa per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Ha escluso che l’indennità di occupazione d’urgenza sia assimilabile a un canone di locazione o che resti fuori dalla clausola di chiusura dell’art. 9 Tariffa. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, ritenendo la CTR sufficientemente motivata per relationem; ha negato l’omessa pronuncia sulle spese di primo grado, osservando che la condanna segue la soccombenza integrale e che la mancata compensazione non richiede motivazione specifica; ha infine ritenuto generica la censura sulle spese del gravame. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
non disciplina la fattispecie come ipotesi autonoma, ma nel sistema dell’imposta di registro la base imponibile dei trasferimenti coattivi e degli atti della pubblica autorità va individuata secondo il tipo di atto e la relativa disciplina speciale
artt. 43-53 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
regolano la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro
art. 9 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
funge da clausola di chiusura e si applica alle prestazioni onerose aventi contenuto patrimoniale non altrimenti tipizzate; tali prestazioni sono tassate al 3%
art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la quietanza non è tassabile se contenuta nell’atto principale da cui origina il credito, poiché l’atto principale è già tassato
art. 12 legge 22 ottobre 1971, n. 865
la cessione volontaria è configurata come forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo con determinazione vincolata del prezzo
art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865
l’indennità aggiuntiva del coltivatore diretto è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione
art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
disciplina la cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo
art. 37, comma 9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
ribadisce la natura aggiuntiva dell’indennità spettante al coltivatore diretto
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
regola le indennità per soprassuoli, manufatti e frutti pendenti
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
regola l’indennità per deprezzamento della proprietà residua in caso di esproprio parziale
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione è atto prodromico e non trasferisce la proprietà
art. 50, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per il computo dell’indennità di occupazione
il vizio di motivazione sussiste solo se la sentenza non indica gli elementi posti a base del convincimento o non espone un percorso logico-giuridico comprensibile
l’omessa pronuncia può essere sanata in cassazione se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto
le spese seguono la soccombenza; la parte totalmente soccombente va condannata al rimborso
la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e non richiede motivazione specifica del mancato esercizio
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di spese del giudizio tributario
il ricorso per cassazione deve essere specifico, anche nella censura sull’ammontare delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le indennità o somme corrisposte nell’ambito di un procedimento espropriativo o di una cessione volontaria collegata all’espropriazione, quando hanno contenuto patrimoniale e sono onerose, rientrano nella clausola residuale dell’art. 9 della Tariffa dell’imposta di registro e sono tassate al 3% se non vi è una previsione speciale più favorevole.
- L’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto, pur essendo autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, conserva natura patrimoniale di ristoro e non sfugge alla tassazione proporzionale di registro per il solo fatto di essere distinta dal prezzo della cessione.
- Le somme per deprezzamento della porzione residua, soprassuoli, manufatti e frutti pendenti, ove corrisposte in connessione con l’esproprio, hanno comunque contenuto patrimoniale e seguono il medesimo regime fiscale residuale quando non siano riconducibili a una diversa norma speciale.
- L’indennità di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione non è assimilabile a un canone di locazione, perché deriva da un provvedimento autoritativo legittimo ed è collegata alla perdita del godimento del bene in vista del trasferimento definitivo; anche essa è, quindi, soggetta alla disciplina residuale dell’imposta di registro.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a escludere la nullità.
- L’omessa pronuncia su una censura relativa alle spese processuali non impone necessariamente il rinvio se la questione è giuridicamente infondata e non richiede accertamenti di fatto; la Corte può decidere nel merito confermando il dispositivo corretto.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la mancata compensazione è espressione di discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni di legge o di una liquidazione puntualmente censurata.
- La contestazione sull’ammontare delle spese in cassazione deve essere specifica e riferita alle singole voci liquidate, non essendo sufficiente una doglianza generica di eccessività.
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