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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29735/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto l’imposta di registro: al 9% sull’indennità aggiuntiva riconosciuta al proprietario coltivatore diretto nell’ambito di una cessione volontaria di terreno inserita in una procedura espropriativa, e al 3% sulle ulteriori somme riconosciute per deprezzamento della proprietà residua, demolizione di soprassuoli e frutti pendenti, nonché per l’indennità di occupazione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del loro appello, deducendo: (1) violazione delle norme sull’imposta di registro e sul testo unico espropri, per sostenere che l’indennità aggiuntiva non fosse assoggettabile all’imposta di registro nella misura proporzionale; (2) analoga violazione con riguardo alle somme per deprezzamento, manufatti e soprassuoli, sostenendone la diversa natura; (3) erronea tassazione dell’indennità di occupazione d’urgenza, che a loro dire non sarebbe riconducibile a prestazione patrimoniale tassabile al 3%; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) omessa pronuncia sull’appello relativo alle spese del primo grado; (6) violazione delle norme sulle spese processuali per la condanna in appello e per l’asserita eccessiva liquidazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, nelle cessioni volontarie inserite in procedura espropriativa e nelle correlate indennità aggiuntive o accessorie, il regime fiscale di registro si applica comunque in misura proporzionale del 3% ai sensi della tariffa per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Ha escluso che l’indennità di occupazione d’urgenza sia assimilabile a un canone di locazione o che resti fuori dalla clausola di chiusura dell’art. 9 Tariffa. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, ritenendo la CTR sufficientemente motivata per relationem; ha negato l’omessa pronuncia sulle spese di primo grado, osservando che la condanna segue la soccombenza integrale e che la mancata compensazione non richiede motivazione specifica; ha infine ritenuto generica la censura sulle spese del gravame. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le indennità o somme corrisposte nell’ambito di un procedimento espropriativo o di una cessione volontaria collegata all’espropriazione, quando hanno contenuto patrimoniale e sono onerose, rientrano nella clausola residuale dell’art. 9 della Tariffa dell’imposta di registro e sono tassate al 3% se non vi è una previsione speciale più favorevole.
  • L’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto, pur essendo autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, conserva natura patrimoniale di ristoro e non sfugge alla tassazione proporzionale di registro per il solo fatto di essere distinta dal prezzo della cessione.
  • Le somme per deprezzamento della porzione residua, soprassuoli, manufatti e frutti pendenti, ove corrisposte in connessione con l’esproprio, hanno comunque contenuto patrimoniale e seguono il medesimo regime fiscale residuale quando non siano riconducibili a una diversa norma speciale.
  • L’indennità di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione non è assimilabile a un canone di locazione, perché deriva da un provvedimento autoritativo legittimo ed è collegata alla perdita del godimento del bene in vista del trasferimento definitivo; anche essa è, quindi, soggetta alla disciplina residuale dell’imposta di registro.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a escludere la nullità.
  • L’omessa pronuncia su una censura relativa alle spese processuali non impone necessariamente il rinvio se la questione è giuridicamente infondata e non richiede accertamenti di fatto; la Corte può decidere nel merito confermando il dispositivo corretto.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la mancata compensazione è espressione di discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni di legge o di una liquidazione puntualmente censurata.
  • La contestazione sull’ammontare delle spese in cassazione deve essere specifica e riferita alle singole voci liquidate, non essendo sufficiente una doglianza generica di eccessività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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