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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 32195 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto illegittimo un preavviso di fermo amministrativo notificato nel marzo 2011. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sottostanti. La Commissione aveva ritenuto non perfezionate le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., poiché la documentazione prodotta attestava soltanto il deposito degli atti presso la casa comunale, senza provare anche l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa al destinatario, adempimenti richiesti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione Equitalia ha comunicato che tutti i debiti posti a garanzia del preavviso di fermo, di importo residuo non superiore a mille euro e affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, erano stati automaticamente annullati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018. Poiché le cartelle non erano più efficaci e non sussisteva quindi un interesse attuale alla decisione sulla legittimità del fermo, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notifica a persona irreperibile o rifiutata

    Per il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario non reperito presso la residenza sono necessari, secondo l'interpretazione richiamata dalla sentenza, il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata informativa.

  • Art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973

    La disposizione richiama, per le notifiche delle cartelle di pagamento, le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. nei casi di destinatario non reperito.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012

    Ha imposto, per rendere compatibile la disciplina della notifica con i principi costituzionali, il completamento degli adempimenti informativi previsti dall'art. 140 c.p.c., non essendo sufficiente il solo deposito dell'atto presso la casa comunale.

  • Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018

    I debiti di importo residuo ... fino a mille Euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati.

    La norma ha previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, riferiti ai singoli carichi affidati nel periodo indicato, determinando nel caso concreto il venir meno dell'oggetto della controversia.

  • Art. 378 c.p.c.

    Ha consentito a Equitalia di depositare una memoria nel giudizio di cassazione per rappresentare l'intervenuto annullamento dei debiti e chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio tributario, il debito contestato viene annullato o estinto per effetto di una norma sopravvenuta, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Nelle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il semplice deposito dell'atto presso la casa comunale non è normalmente sufficiente: occorre verificare anche l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa.
  • L'annullamento del carico sottostante può rendere priva di oggetto la controversia relativa ad atti consequenziali, come intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo amministrativo.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente all'accoglimento nel merito delle ragioni del contribuente o dell'agente della riscossione; in questo caso la Corte ha definito il processo per il venir meno dell'oggetto e ha compensato le spese.
  • Per valutare casi analoghi occorre controllare sia i requisiti temporali e quantitativi dell'eventuale stralcio normativo, sia l'effettiva riferibilità dei debiti al provvedimento impugnato.

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