Cassazione Civile, Ordinanza n. 14214/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per importi derivanti da due contratti di finanziamento, parte in via ipotecaria e parte in chirografo. Il giudice delegato aveva ammesso solo i capitali, escludendo integralmente gli interessi perché ritenuti pattuiti in violazione della normativa antiusura. La banca propose opposizione allo stato passivo sostenendo, da un lato, che il Tribunale avesse deciso su un tema diverso da quello devoluto, cioè la pretesa carenza di prova della dinamica dei rapporti e degli interessi, questione sollevata dalla curatela solo tardivamente; dall'altro, che l'onere probatorio era stato erroneamente posto a suo carico; soprattutto, che ai fini dell'usura non poteva farsi applicazione del criterio della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, dovendosi valutare separatamente le due voci e non un tasso unico risultante dalla loro addizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo i primi due. Ha cassato il decreto del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato: la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori, ma è escluso il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora per verificare il superamento delle soglie. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamati come norme sul procedimento di opposizione allo stato passivo; la Corte non accoglie la censura processuale, ma la assorbe per effetto dell'accoglimento del terzo motivo.
invocato per sostenere il travisamento dell'oggetto della causa; la questione resta assorbita.
invocato nel primo motivo; la censura resta assorbita.
invocato per contestare l'onere della prova; la Corte non decide sul punto perché assorbito.
art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24
la normativa antiusura va applicata agli interessi promessi o convenuti, sia corrispettivi sia moratori, senza ricorrere alla sommatoria dei tassi.
disciplina antiusura richiamata quale parametro della verifica del superamento delle soglie.
richiamato nel terzo motivo in relazione alle conseguenze dell'usurarietà degli interessi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
Cass. S.U. 18 settembre 2020, n. 19597
"La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso"
la Corte la assume come precedente decisivo: l'antiusura si estende anche agli interessi di mora, ma con valutazione separata rispetto agli interessi corrispettivi.
Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286
richiamata per affermare che interessi corrispettivi e moratori operano in presupposti diversi e antitetici e vanno quindi distinti nel controllo dell'usura.
Cass. 4 novembre 2021, n. 31615
citata per escludere il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora.
Cass. 9 gennaio 2013, n. 350
richiamata per chiarire che non ha mai affermato il principio di sommatoria, ma solo la rilevanza del tasso moratorio ai fini del controllo antiusura.
Massime di principio
- Nel controllo dell'usura nei contratti di finanziamento occorre distinguere tra interessi corrispettivi e interessi moratori: entrambi sono soggetti alla disciplina antiusura, ma non possono essere sommati per ricavare un unico tasso contrattuale da confrontare con la soglia.
- L'usurarietà di un tasso moratorio va verificata autonomamente rispetto a quella del tasso corrispettivo; la eventuale illegittimità della mora non travolge automaticamente la validità della clausola sugli interessi corrispettivi né l'obbligo di pagarli, se questi restano entro i limiti di legge.
- Il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora non è un metodo compatibile con la disciplina antiusura e non può costituire ratio decidendi per escludere o affermare l'usurarietà del finanziamento.
- Quando una decisione di merito richiama in modo generico la verifica dell'usura, la motivazione deve consentire di comprendere se il giudice abbia valutato separatamente le diverse voci di costo e su quale base abbia ritenuto superata la soglia, senza arrestarsi a formule apodittiche.
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