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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13475/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale di un esattore pedaggi, assunto nel 2011 e successivamente adibito a turni con indicazione di un monte ore mensile e di una fascia oraria diurna. I giudici di merito hanno ritenuto illegittime le clausole contrattuali sulla collocazione temporale della prestazione perché non contenevano, sin dalla lettera di assunzione e nella successiva integrazione, una puntuale indicazione della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; hanno quindi determinato ex giudice le modalità temporali del lavoro e liquidato un danno in misura percentuale della retribuzione. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione della disciplina sul part-time e del contratto collettivo di settore. In particolare ha sostenuto: 1) che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il d.lgs. n. 81 del 2015 e non il d.lgs. n. 61 del 2000, poiché il primo avrebbe disciplinato tutti i contratti part-time in corso dalla sua entrata in vigore; 2) che, sia sotto la nuova sia sotto la previgente disciplina, nei rapporti a turni sarebbe sufficiente rinviare a turni programmati e fasce orarie prestabilite, senza rigida predeterminazione dei turni specifici; 3) che il c.c.n.l. di settore consentirebbe l'inserimento di schemi di turno e una successiva programmazione mensile, sicché non sarebbe necessaria la predeterminazione contestata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'applicabilità del d.lgs. n. 81 del 2015 a un contratto stipulato nel 2011, richiamando il principio di irretroattività delle norme in assenza di espressa previsione e affermando che la validità della clausola va valutata secondo la legge vigente al momento della conclusione del contratto. Ha quindi confermato che, nel regime del d.lgs. n. 61 del 2000, il contratto part-time deve contenere una puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione con riferimento a giorno, settimana, mese e anno, così da consentire al lavoratore di conoscere ex ante il proprio impegno lavorativo ed escludere un potere unilaterale del datore di lavoro. Quanto al contratto collettivo, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della sentenza impugnata: il rinvio agli schemi di turno previsti per il personale turnista non era pertinente al caso concreto, perché il rapporto era strutturato come part-time a schema libero e non come turno continuo e avvicendato; inoltre, la disposizione sulla turnazione dei riposi non era richiamata dalla disciplina del part-time. Conseguentemente, ha confermato la decisione di merito anche in punto di illegittimità delle clausole e di risarcimento liquidato equitativamente. La società ricorrente è stata condannata alle spese e si è disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene evocato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000

    "nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno"

    impone che il contratto part-time rechi una predeterminazione puntuale della collocazione temporale della prestazione, tale da renderla conoscibile ex ante e non lasciarla alla scelta unilaterale del datore di lavoro.

  • art. 5, d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile al rapporto sorto nel 2011; la Corte ribadisce il criterio della legge vigente al momento della stipulazione.

  • artt. 3 e 9 c.c.n.l. di settore

    interpretati nel senso che il part-time può essere organizzato su turni solo se la lettera di assunzione indichi puntualmente la collocazione nell'ambito del turno o gli schemi di turno pertinenti; il richiamo a schemi diversi o a turnazione dei riposi non sana la mancanza di predeterminazione.

  • art. 11 preleggi

    in caso di successione di leggi non espressamente retroattive, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della conclusione del contratto.

  • art. 36, primo comma, Cost.

    richiamato per evidenziare la funzione del part-time di consentire al lavoratore una sufficiente programmabilità del tempo e della retribuzione complessiva.

  • art. 38 Cost.

    richiamato in relazione alla tutela previdenziale e alla possibilità di conciliare più lavori a orario ridotto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel lavoro a tempo parziale, la collocazione temporale della prestazione deve essere determinata o comunque determinabile in base a criteri oggettivi sin dalla stipulazione del contratto, così da consentire al lavoratore di programmare il proprio tempo di vita e di lavoro e da escludere un potere discrezionale del datore di lavoro sulla chiamata della prestazione.
  • In presenza di successione di discipline legali, la validità della clausola contrattuale deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della conclusione del contratto, salvo espressa retroattività della legge sopravvenuta.
  • Il ricorso a turni nel part-time è ammissibile solo se il contratto individuale o la disciplina collettiva rinviata contengano schemi di turnazione effettivamente pertinenti e sufficientemente predeterminati; non è sufficiente un generico rinvio a turni o fasce orarie senza indicazione concreta dell'inserimento del lavoratore.
  • La clausola del contratto collettivo va letta in modo coordinato con la disciplina del part-time: il rinvio a regole valevoli per il personale turnista a tempo pieno non può essere esteso automaticamente al part-time se la struttura del rapporto è diversa.
  • La mancanza della puntuale indicazione della distribuzione temporale della prestazione nel contratto part-time integra una violazione della disciplina legale e legittima le conseguenze dichiarative e risarcitorie previste dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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