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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09520/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per violazione della normativa in materia ambientale, in relazione alla gestione illecita di rifiuti. In sede di opposizione a decreto penale di condanna aveva chiesto l'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p., ma la richiesta era stata respinta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione in ordine al diniego dell'oblazione, sostenendo in sostanza che il giudice avesse errato nel negare il beneficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura preclusa in cassazione, perché il diniego dell'oblazione costituisce valutazione insindacabile se sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata, poiché il beneficio è stato negato in ragione delle conseguenze dannose o pericolose della condotta, ancora permanenti, essendo rimasta ineseguita la prescrizione di rimuovere e smaltire tutti i rifiuti immessi nel corpo idrico e di chiudere stabilmente la finestra aperta sul muraglione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per gestione illecita di rifiuti.

  • art. 162-bis c.p.

    L'oblazione può essere negata quando la condotta abbia prodotto conseguenze dannose o pericolose non eliminate; il relativo apprezzamento di merito è insindacabile in cassazione se motivato in modo logico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. è espressione di una valutazione di merito rimessa al giudice, non censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • Nel giudizio sull'oblazione rilevano le conseguenze dannose o pericolose del fatto e la loro persistenza; il beneficio può essere negato se l'imputato non abbia rimosso gli effetti della condotta o non abbia adempiuto alle prescrizioni volte a eliminarli.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare, senza specifici vizi logico-giuridici, la motivazione sul diniego dell'oblazione è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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