Cassazione Penale, Ordinanza n. 09500/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per un reato previsto dal D.Lgs. n. 14/2017, deducendo con un unico motivo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la non punibilità, mentre la Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, essendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e adeguata, fondata su reiterate violazioni analoghe e sulla particolare intensità del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto attiene al merito ed è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., esclusa ogni assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito sulla base di elementi quali la reiterazione di violazioni analoghe e l'intensità del dolo; la relativa valutazione, se motivata in modo congruo, non è sindacabile in cassazione come censura di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata per contestare il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 14/2017 D.Lgs.
Il ricorrente era stato condannato per un reato previsto da tale decreto legislativo, ma il testo non consente di determinare con precisione la specifica fattispecie incriminatrice.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è devolvibile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla tenuta logico-giuridica della motivazione: non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
- La presenza di reiterate violazioni analoghe e di una particolare intensità del dolo può legittimare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Quando la motivazione del giudice di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è congrua e sufficiente, la censura del ricorrente è inammissibile perché mira a sostituire la valutazione di merito con quella di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09482/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09495/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09496/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09499/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09501/2025 del 07/03/2025
- ordinanza_penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09503/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →