Cassazione Penale, Ordinanza n. 09501/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge e comunque perché articolato in censure di merito non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, esclusa la recidiva e rideterminata la pena, per un reato in materia di gestione/combustione illecita di rifiuti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, omessa assunzione di una prova ritenuta decisiva e vizio di motivazione, sostenendo che nel primo sopralluogo dei Carabinieri non fosse stata rilevata la combustione di rifiuti ma solo di legna e arbusti. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito avessero ingiustificatamente disatteso la tesi difensiva secondo cui eventuali rifiuti erano occultati da sterpaglie e vegetazione incolta rimossa con l'escavatore. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge, assumendo che l'unico soggetto in grado di avvedersi del materiale abbruciato fosse l'escavatorista. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente e, in ogni caso, che le censure erano meramente fattuali e non si confrontavano con la ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avevano accertato la presenza di roghi di rifiuti in tre cataste e la riferibilità esclusiva dei fatti all'imputato.
Norme richiamate
art. 256-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La norma è indicata come titolo del reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sulla sua interpretazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di legge, a prescindere dal merito delle doglianze.
- Le censure che si risolvono in una mera rilettura del fatto o in contestazioni fattuali non sono idonee a scardinare la decisione di merito se non si confrontano specificamente con la motivazione impugnata.
- Quando la sentenza di merito ha ricostruito in modo coerente e dettagliato la dinamica dei fatti e l'attribuzione della condotta all'imputato, il ricorso deve misurarsi con tale ricostruzione, altrimenti è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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