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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09499/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per gestione illecita di rifiuti. Con il primo motivo ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, in particolare l'accertamento del funzionario ARPA sulla natura dei materiali rinvenuti, che secondo la difesa sarebbero stati "rocce e terre da scavo" e non rifiuti di varia natura, anche provenienti da lavorazioni edilizie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, perché i fatti risalgono al 17 maggio 2018 e la sentenza di condanna è stata pronunciata il 30 gennaio 2024, prima della scadenza del termine di prescrizione indicato al 17 febbraio 2024. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha osservato che la censura mirava a una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, esauriente e non manifestamente illogica. È stata quindi confermata, in via sostanziale, la condanna per il reato contestato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    integra il reato di gestione illecita di rifiuti oggetto della conferma di condanna

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    i motivi deducibili in cassazione sono tipizzati; non è consentita una censura che miri alla rivalutazione delle prove e della ricostruzione del fatto

  • art. 192 c.p.p.

    non è espressamente citato, ma la decisione valorizza la valutazione probatoria di merito congruamente motivata e non sindacabile in cassazione

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando, in base alle date accertate nel provvedimento, il termine non risulta ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
  • In cassazione non è ammessa una censura che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione, chieda una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate in modo congruo, esauriente e non manifestamente illogico dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione di merito dà conto in modo completo delle risultanze processuali e confuta le deduzioni difensive, le valutazioni fattuali così compiute restano insindacabili in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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