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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09496/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per omesso versamento dell'IVA relativo ai periodi d'imposta 2016 e 2017. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che il mancato pagamento dipendesse dal fatto che l'IVA non era stata incassata; 2) violazione di legge per il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge per il mancato riconoscimento della pena sostitutiva della pena detentiva ex art. 58 l. n. 689 del 1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero ripetitive e già disattese dalla Corte d'appello con motivazione adeguata. Quanto al dolo, ha ribadito che l'omesso versamento dell'IVA non è escluso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale, poiché l'obbligo tributario prescinde dall'effettiva riscossione e il rischio del mancato pagamento del cliente ricade sull'ordinario rischio d'impresa, fronteggiabile anche con strumenti di storno. Ha poi ritenuto corretta la prognosi negativa che aveva fondato il diniego della messa alla prova, valorizzando il mancato pagamento e mancata riparazione del danno, i precedenti penali e il precedente ricorso alla sospensione condizionale della pena. Ha reputato immune da censure anche il diniego delle attenuanti generiche, considerando tra l'altro la notevole entità dell'evasione, nonché il diniego della pena sostitutiva, mancando i presupposti dell'art. 58 l. n. 689 del 1981 e una prognosi favorevole sull'ottemperanza alle prescrizioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    L'omesso versamento dell'IVA integra il reato anche quando il mancato pagamento derivi dal mancato incasso delle somme, perché l'obbligo di versamento prescinde dalla effettiva riscossione e il rischio dell'inadempimento del cliente rientra nell'ordinario rischio d'impresa.

  • art. 58 l. n. 689 del 1981

    La pena sostitutiva non può essere applicata quando non siano presenti i presupposti di legge e non sia formulabile una prognosi favorevole circa la rieducazione e l'ottemperanza alle prescrizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 168-bis c.p.

    La messa alla prova può essere negata sulla base di una prognosi negativa, specie in presenza di mancato pagamento, mancata riparazione del danno, precedenti penali e precedente beneficio della sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • Nel delitto di omesso versamento dell'IVA, il mancato incasso delle fatture o l'inadempimento del cliente non escludono il dolo, poiché l'obbligo di versamento tributario è svincolato dalla riscossione effettiva delle somme.
  • Il rischio del mancato incasso dei corrispettivi rientra nell'ordinario rischio d'impresa e non elimina la volontarietà dell'omissione, quando il soggetto non adotti neppure misure compensative o correttive idonee.
  • La messa alla prova può essere legittimamente negata quando il giudice formuli una prognosi negativa fondata su indici concreti quali mancato pagamento, assenza di riparazione del danno, precedenti penali e pregressa inefficacia di benefici concessi.
  • Le attenuanti generiche e le pene sostitutive richiedono una valutazione discrezionale sorretta da motivazione non illogica; la rilevanza dell'entità dell'evasione e l'assenza di elementi favorevoli possono giustificare il diniego.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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