Cassazione Penale, Ordinanza n. 09482/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In primo grado un imputato è stato ritenuto responsabile di plurimi reati, tra cui concorso in appropriazione indebita, simulazione di reato, truffa aggravata, spendita di banconote contraffatte, riciclaggio e false dichiarazioni sulla propria identità, con esclusione della recidiva e riconoscimento di attenuanti generiche e di una specifica attenuante prevista per il riciclaggio, oltre al vincolo della continuazione. La difesa ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo, da un lato, vizi di motivazione su più capi di imputazione e contraddizioni della sentenza, dall'altro, errori di diritto sulla configurabilità del riciclaggio, della truffa, della spendita di banconote false e delle false dichiarazioni sull'identità; ha inoltre contestato la disciplina applicata alle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, sostenendo che il presofferto cautelare dovesse essere computato anche rispetto alla pena sostitutiva. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha però rilevato che la presenza di motivi ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. impedisce il ricorso per cassazione per saltum, che va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito le censure sostanziali o motivazionali. Ha qualificato l'impugnazione come appello, rilevando che il ricorso per cassazione proposto immediatamente contro la sentenza di primo grado non è ammissibile quando contiene anche motivi di vizio di motivazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di secondo grado. Non è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ma la sua conversione ex lege in appello.
Norme richiamate
viene richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti con il ricorso
la presenza di un motivo di vizio di motivazione impedisce il ricorso per cassazione per saltum
consente il ricorso diretto per cassazione contro la sentenza di primo grado solo nei limiti previsti; se il ricorso contiene motivi ex lett. d) o e), esso si converte in appello
richiamato in relazione all'attenuante specifica riconosciuta in primo grado per il reato di riciclaggio
richiamato dalla difesa per contestare la sussumibilità della condotta nella truffa aggravata
richiamato dalla difesa con riferimento alla spendita di banconote contraffatte
richiamato dalla difesa con riferimento alle false dichiarazioni sull'identità
richiamato dalla difesa per contestare l'accertamento probatorio sulla falsità delle generalità dichiarate
richiamato dalla difesa in tema di computo del presofferto rispetto alle pene sostitutive
richiamato dalla difesa in tema di disciplina delle pene sostitutive
richiamato dalla difesa per sostenere che i limiti di accesso alle pene sostitutive riguardano la pena inflitta in sentenza
richiamato dalla difesa per il computo del periodo di custodia cautelare presofferto
richiamato solo come riferimento storico al principio di osservanza dei gradi di giurisdizione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto immediatamente avverso la sentenza di primo grado non è consentito se contiene anche censure di vizio di motivazione: in tale ipotesi opera la conversione obbligatoria in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- La regola di osservanza dei gradi di giurisdizione impedisce di adire direttamente la Corte di cassazione omisso medio quando la legge impone il passaggio al giudice di appello.
- Quando un'impugnazione per saltum è impropriamente proposta ma rientra nel meccanismo di conversione previsto dalla legge, la conseguenza non è l'inammissibilità, bensì la trasmissione degli atti al giudice competente per il grado di merito.
- La qualificazione dell'impugnazione dipende non solo dal contenuto delle doglianze, ma anche dalla loro compatibilità con il mezzo di impugnazione prescelto.
- In presenza di motivi misti, alcuni di violazione di legge e altri di motivazione, la sola presenza dei secondi preclude il ricorso diretto per cassazione contro la sentenza di primo grado.
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