Cassazione Penale, Ordinanza n. 09495/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in appello per indebita compensazione e ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato. Sosteneva di essere un mero prestanome, inconsapevole della condotta illecita posta in essere dall'amministratore di fatto e, in particolare, privo del dolo specifico richiesto. La Corte rileva però che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano accertato la responsabilità dell'imputato quale amministratore di diritto e qualificato il reato come a dolo generico; inoltre, il ricorrente non aveva allegato elementi concreti a suo favore. La Corte esclude anche la sopravvenuta causa di non punibilità di cui al comma 2-bis dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 come introdotta dal d.lgs. 87/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'elemento soggettivo, perché meramente reiterativa di una censura già esaminata e respinta nei giudizi di merito, e ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità sopravvenuta prevista dal comma 2-bis dell'art. 10-quater. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
La compensazione illecita contestata è stata ritenuta reato a dolo generico; la responsabilità è stata affermata in capo all'amministratore di diritto.
art. 10-quater, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000
La Corte ha escluso che ricorresse la causa di non punibilità sopravvenuta introdotta dal d.lgs. 87/2024.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
Norma richiamata come fonte di introduzione del comma 2-bis dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre una censura già compiutamente esaminata e disattesa dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000, la Corte ribadisce che il delitto è a dolo generico, sicché non è necessario il dolo specifico prospettato dal ricorrente.
- La mera deduzione di essere un prestanome o un amministratore solo formale non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità quando i giudici di merito abbiano accertato la riferibilità della condotta al soggetto formalmente titolare della carica e l'assenza di elementi concreti contrari.
- La sopravvenuta causa di non punibilità introdotta dal comma 2-bis dell'art. 10-quater richiede la verifica dei relativi presupposti applicativi; in difetto, non può essere invocata per ottenere il proscioglimento in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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