Sentenza del 29/01/2024 n. 2690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano impugnato dieci cartelle relative ai contributi di bonifica per l'anno 2009, sostenendo che mancava un beneficio fondiario concreto e che il prelievo si risolveva in un'imposta patrimoniale; contestavano inoltre l'indicazione e la regolarità del perimetro di contribuenza e la prova dell'incremento di valore degli immobili. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo; la CTR Toscana aveva accolto l'appello, ritenendo ammissibile il ricorso e rilevando, tra l'altro, carenze relative agli atti di pianificazione e al beneficio fondiario. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, riguardanti l'ammissibilità del ricorso cumulativo, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la pianificazione consortile e i poteri dell'organo che l'aveva approvata, la trascrizione del perimetro, l'onere della prova del beneficio, la natura del beneficio richiesto e la mancata tempestiva impugnazione degli atti generali. La Corte non ha esaminato nel merito tali motivi: ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta applicazione dello stralcio previsto dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018, poiché tutti i singoli carichi risultavano affidati alla riscossione nel periodo rilevante e avevano importo inferiore a 1.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto i singoli carichi relativi alle cartelle erano di importo inferiore a 1.000 euro e risultavano quindi annullati ex lege. Non ha deciso nel merito i tredici motivi del Consorzio né le questioni sulla legittimità dei contributi di bonifica. Ha compensato integralmente le spese, poiché l'esito è dipeso da una sopravvenienza normativa rilevata d'ufficio, e ha escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
Lo stralcio opera automaticamente, senza domanda del contribuente, per i debiti residui non superiori a 1.000 euro relativi ai singoli carichi affidati alla riscossione nel periodo indicato. Nel caso concreto la Corte ha considerato sufficiente che ciascun carico fosse sotto soglia e ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Art. 16-quater d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 58/2019
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
La disposizione disciplina gli adempimenti contabili degli enti creditori conseguenti all'annullamento dei carichi, sulla base dell'elenco comunicato dall'agente della riscossione.
Art. 4, comma 4, d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018
La norma delimita l'ambito dello stralcio escludendo alcune categorie di crediti, tra cui risorse proprie tradizionali dell'UE, IVA all'importazione, recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da condanne della Corte dei conti e sanzioni pecuniarie penali. Nel caso descritto non risulta che le cartelle rientrassero in tali esclusioni.
Art. 13-quater d.P.R. n. 115/2002
Trattandosi di una ipotesi di cessazione della materia del contendere per una sopravvenienza normativa, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
La cessazione della materia del contendere causata da una sopravvenienza normativa non comporta, in questo caso, l'obbligo per il ricorrente di versare il doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Per lo stralcio previsto dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018 occorre verificare la data di affidamento alla riscossione e il valore residuo del debito alla data rilevante, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La decisione adotta il criterio del singolo carico, non dell'importo complessivo della cartella.
- Se tutti i carichi oggetto della controversia sono annullati automaticamente per effetto di una norma sopravvenuta, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza decidere le contestazioni originarie sul merito del tributo.
- La cessazione del giudizio dovuta a una sopravvenienza normativa può giustificare la compensazione integrale delle spese e, secondo la decisione, esclude il doppio contributo unificato.
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