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Sentenza

Sentenza n. 4611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01484/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego parziale del permesso di costruire per la realizzazione di una recinzione perimetrale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava il diniego parziale del permesso di costruire richiesto per una recinzione lungo il lato est della proprietà, in prossimità dell’incrocio tra una strada privata di lottizzazione, qualificata dagli strumenti urbanistici come viabilità di progetto, e la strada provinciale. Il Comune aveva motivato il diniego richiamando il rischio di disallineamento delle recinzioni, il restringimento della carreggiata, la riduzione della visibilità e i pericoli per la circolazione, nonché l’esistenza di un vincolo preordinato all’esproprio sulla strada di piano. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, l’eccesso di potere, la violazione delle previsioni urbanistiche e della D.G.R. Veneto n. 3141/2007, la violazione dell’art. 59 del regolamento edilizio e dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, sostenendo che la recinzione avrebbe rispettato l’ampiezza prevista dal piano e che il potere di imporre l’arretramento per ragioni di sicurezza avrebbe presupposto una strada pubblica. Con motivi aggiunti era stata impugnata anche la delibera consiliare del 2019, nella parte relativa alla reiterazione o apposizione del vincolo espropriativo; il relativo capo favorevole al privato non è stato appellato dal Comune ed è passato in giudicato. In appello, il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sostenendo che il TAR avesse fondato la decisione su una questione rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio, e per erronea interpretazione dei motivi originari, insistendo inoltre sui motivi non esaminati dal TAR ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Ha contestato, in particolare, che il progetto determinasse un restringimento incompatibile con la viabilità di piano e che il Comune potesse applicare l’art. 59 del regolamento edilizio a una strada privata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, sebbene con diversa motivazione. In via preliminare ha respinto l’eccezione del Comune sull’inammissibilità della memoria di replica dell’appellante, ritenendo che la memoria comunale depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. avesse rimesso la controparte nei termini per replicare. Ha poi escluso la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: il vincolo preordinato all’esproprio e la sua efficacia quale autonoma ragione di diniego erano stati espressamente indicati dal Comune e discussi nel giudizio di primo grado, sicché sul punto si era instaurato il contraddittorio e il TAR non aveva deciso su una questione nuova rilevata d’ufficio. La censura relativa alla qualificazione della questione come di merito anziché di inammissibilità è stata comunque ritenuta non decisiva, potendo il giudice d’appello, in virtù dell’effetto devolutivo, decidere nel merito. Nel merito, il Collegio ha accertato sulla base della documentazione tecnica che la recinzione progettata avrebbe ristretto il sedime della strada di piano da circa 9,70 metri a 8 metri nel tratto prossimo all’innesto sulla strada provinciale, compromettendo la viabilità di progetto e la sicurezza dell’incrocio. È stata quindi esclusa la dedotta conformità del progetto alle previsioni urbanistiche e respinta la tesi secondo cui il Comune avrebbe preteso una strada di 12 metri. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo all’art. 59, comma 2, del regolamento edilizio. Sebbene la strada non fosse formalmente classificata come pubblica, essa costituiva una strada di piano e un’opera di urbanizzazione destinata al collegamento tra una lottizzazione privata e la strada provinciale, funzionale a esigenze della collettività insediata e soggetta alle regole poste a tutela della sicurezza della circolazione. In ogni caso, l’avanzamento della recinzione avrebbe limitato il campo visivo dell’incrocio con la strada provinciale pubblica, rendendo applicabile la disposizione anche a prescindere dalla natura privata della strada di lottizzazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il previo avviso alle parti è necessario quando il giudice intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non previamente discussa. Nel caso concreto l’avviso non era necessario perché la questione relativa al vincolo espropriativo e alla sua autonoma efficacia era stata introdotta e contestata dalle parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente in appello la riproposizione dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado; il Consiglio di Stato li ha esaminati nel merito.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 285/1992

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di tutela e sicurezza della circolazione, ma la decisione è stata fondata principalmente sull’art. 59 del regolamento edilizio e sulla funzione della strada di piano.

  • art. 140 del regolamento di esecuzione del Codice della strada

    Il Collegio lo richiama per affermare che le nuove strade e i collegamenti previsti dagli strumenti urbanistici devono rispettare le disposizioni tecniche relative alle larghezze delle corsie.

  • art. 59, comma 2, del regolamento edilizio comunale

    Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il dirigente ha la facoltà di imporre l’arretramento della recinzione dalla pubblica via.

    La disposizione consente di imporre l’arretramento della recinzione quando l’intervento incide sul campo visivo e sulla sicurezza della circolazione. La nozione di pubblica via può comprendere, secondo la ratio della norma, una strada di piano destinata al servizio di una collettività determinata e, comunque, la misura è applicabile quando l’avanzamento della recinzione limita la visibilità di un incrocio con una strada pubblica.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Le disposizioni sul vincolo preordinato all’esproprio sono richiamate in relazione alla reiterazione o apposizione del vincolo contenuta nella variante urbanistica del 2019; il capo della sentenza favorevole al privato è passato in giudicato.

  • D.G.R. Veneto n. 3141 del 9 ottobre 2007

    È l’atto di approvazione dello strumento urbanistico che qualificava la strada come viabilità di progetto e sulla cui base era stato apposto il vincolo espropriativo.

Massime di principio

  • Il previo avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione posta a fondamento della decisione, anche quale autonoma ragione di legittimità dell’atto impugnato, sia stata espressamente introdotta dalla pubblica amministrazione e discussa dalle parti nel giudizio di primo grado.
  • La qualificazione di una questione come di merito anziché come di rito non determina di per sé la violazione del diritto di difesa quando la questione sia stata previamente sottoposta al contraddittorio; in appello il giudice, in virtù dell’effetto devolutivo, può decidere direttamente nel merito.
  • Una recinzione edilizia è legittimamente negata quando, sulla base di rilievi tecnici non specificamente confutati, determini il restringimento della sede di una strada di piano nel punto di innesto con una strada provinciale, compromettendo la viabilità progettata e la sicurezza dell’incrocio.
  • Il potere regolamentare di imporre l’arretramento di una recinzione per salvaguardare il campo visivo e la sicurezza della circolazione può applicarsi anche a una strada non formalmente pubblica quando essa costituisca una strada di piano o un’opera di urbanizzazione destinata al collegamento con la viabilità pubblica e funzionale alle esigenze della collettività insediata.
  • In ogni caso, il presupposto per imporre l’arretramento può sussistere quando l’avanzamento della recinzione limiti il campo visivo di un incrocio con una strada pubblica, anche se la strada laterale interessata dall’intervento ha natura privata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiLocalizzazione di opere e impiantiAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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