Cassazione Penale, Sentenza n. 40273/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Riccardo Quacquarelli ha proposto ricorso articolando due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per omessa notifica al difensore (avv. Mauro Giangualano) del provvedimento di rinvio dell'udienza cartolare del 13 maggio 2021 alla data del 13 dicembre 2021, notifica effettuata solo al precedente difensore (avv. Claudio Papagno) nonostante la revoca e la successiva nomina del nuovo difensore; (2) carenza di motivazione sulla richiesta di disapplicazione della recidiva (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), contestando l'omessa valutazione autonoma da parte della Corte d'appello sulla richiesta di non applicazione della recidiva nonostante l'appello avesse sollevato espressamente tale doglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha dichiarato che l'omessa comunicazione al difensore di fiducia del rinvio dell'udienza svolta in forma cartolare integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nel grado successivo e tempestivamente proposta con il ricorso. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati ad altra sezione della stessa Corte d'appello per un nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito come pregiudicato dall'anomalia procedurale dichiarata.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa alla pena applicata; la condanna è stata inflitta anche in base a questa norma (richiamata nel capo d'imputazione)
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma sostanziale richiamata nel capo d'imputazione relativa a specifiche fattispecie di reato contestate all'imputato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama la nullità relativa alla mancata comunicazione di atti o provvedimenti; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica del rinvio costituisca una nullità intermedia rilevabile nel grado successivo
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, richiamata dal ricorrente per censurare l'omessa comunicazione e l'inosservanza delle garanzie difensive
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che consentono di censurare, rispettivamente, carenze della motivazione e violazioni di norme di diritto; il ricorrente le invocava per la presunta mancanza di motivazione sulla disapplicazione della recidiva, ma la questione è stata assorbita
art. 23-bis d.l. n. 137/2020
Disponeva la possibile celebrazione cartolare di udienze in materia di diritto penale in emergenza Covid; la Corte ha rilevato che, pur nella forma cartolare, l'omessa notifica del rinvio resta suscettibile di nullità intermedia
art. 23 d.l. 149/2020
Richiamato nell'epigrafe della sentenza impugnata come norma che regola il procedimento cartolare; la Corte osserva che la partecipazione del difensore in udienze cartolari è eventuale e non obbligatoria
art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.
Norme sui termini e sulle modalità di impugnazione delle nullità: la Corte dichiara che la nullità dell'omessa notifica nell'udienza cartolare è deducibile entro i termini previsti da questi articoli
Norma sulla nullità assolute e insanabili; la Corte distingue la fattispecie in esame dalle nullità di cui all'art. 179, ritenendo la nullità relativa a regime intermedio e dunque sanabile se non dedotta tempestivamente
Massime di principio
- Nei procedimenti penali celebrati in forma cartolare (per es. norme emergenziali Covid) l'omessa notifica al difensore dell'atto di rinvio dell'udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere rilevata nel grado di giudizio successivo o con impugnazione della sentenza; se tempestivamente dedotta può comportare annullamento e rinvio.
- La partecipazione del difensore alle udienze cartolari è eventuale e subordinata alla sua richiesta di trattazione orale; ciò però non esime dall'obbligo di comunicare correttamente le nuove date quando il difensore di fiducia è stato nominato o sostituito.
- La nullità derivante da difetto di notifica a un difensore effettivamente nominato non è automaticamente insanabile: è qualificata come nullità intermedia suscettibile di sanatoria solo se non dedotta nei termini di legge (artt. 180 e 182 c.p.p.).
- Se una nullità procedurale rilevante è accertata, gli eventuali altri motivi di impugnazione relativi al merito possono risultare assorbiti e vanno riesaminati solo dopo che la questione procedurale sia stata risolta con un nuovo giudizio.
- Quando è richiesta la disapplicazione di circostanze aggravanti (es. recidiva), la Corte d'appello deve svolgere un autonomo e specifico esame e motivazione; in presenza di vizi procedurali che incidono sul diritto di difesa tale scrutinio può dover essere ripetuto nel nuovo giudizio.
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