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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05324/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società ha impugnato davanti al giudice tributario undici estratti di ruolo e le corrispondenti cartelle di pagamento, relative a tributi erariali e diritti camerali per oltre 110.000 euro, deducendo la nullità delle notifiche effettuate via PEC, la nullità del documento informatico e la prescrizione del credito erariale. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973 in relazione alla notifica telematica via PEC, sostenendo che le notifiche erano inesistenti o nulle perché provenienti da un indirizzo non presente nei pubblici registri. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per asserita violazione dell’art. 44, n. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 910/2014.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura introduceva una questione nuova, di diritto e di fatto, non trattata nei gradi di merito e non risultante dalla sentenza impugnata; in cassazione non è consentito proporre nuove questioni che richiedano accertamenti fattuali non compiuti dal giudice di merito. Di conseguenza è stata assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta comunque non decisiva ai fini della controversia. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La questione della validità della notifica via PEC delle cartelle esattoriali è stata prospettata come violazione di questa norma, ma la Corte non è entrata nel merito perché la censura era nuova e quindi inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi sono stati formalmente incardinati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che, sostanzialmente, mirassero a introdurre una nuova questione fattuale e giuridica.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all’istanza di fissazione dell’udienza di discussione presentata dalla ricorrente, sostanzialmente assimilata a una memoria.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta assorbita dall’inammissibilità del motivo; il giudice di legittimità conserva il potere-dovere di valutare la rilevanza della questione europea.

  • art. 44, n. 1, lett. b), Regolamento (UE) n. 910/2014

    Norma invocata dalla ricorrente a fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale, ma non esaminata nel merito per difetto di rilevanza processuale della censura.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna sanzionatoria, osservando che non va applicata quando la definizione collegiale del ricorso prescinda dalla proposta di definizione anticipata nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, né di diritto né di fatto, che non siano state dedotte nei gradi di merito e che richiedano accertamenti istruttori non compiuti dal giudice a quo.
  • Quando il ricorrente censura una statuizione che non risulta affrontata nella sentenza impugnata, egli ha l’onere di indicare specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • La deduzione formale di un vizio di violazione di legge o di motivazione non consente di ottenere in cassazione una rivalutazione del fatto storico e del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE presuppone che la questione europea sia rilevante e decisiva per la definizione della controversia; se il motivo principale è inammissibile o la questione richiede accertamenti di fatto non possibili in sede di legittimità, il rinvio è assorbito.
  • In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l’eventuale utilizzo di un indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri non è di per sé sufficiente a travolgere la notifica se la parte destinataria non allega specifici pregiudizi al diritto di difesa.
  • La definizione collegiale del ricorso che prescinda dalla proposta di definizione accelerata esclude l’applicazione della sanzione processuale prevista per la mancata adesione alla proposta, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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