Cassazione Civile, Ordinanza n. 24116/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro un decreto di respingimento emesso dal questore a seguito dello sbarco del ricorrente, ritenendo che la competenza a conoscere dell'impugnazione spettasse al tribunale territorialmente competente e non al giudice di pace adito. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 10, comma 2-bis, e 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che, per il respingimento disciplinato dal comma 2-bis dell'art. 10, la controversia segue le regole previste per l'espulsione e quindi rientra nella competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del giudice di pace che aveva deciso sulla competenza, osservando che l'art. 46 c.p.c. esclude, nei giudizi davanti al giudice di pace, l'onere di proporre regolamento di competenza nei termini ordinari. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che nel caso di respingimento differito ex art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, la competenza appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto il respingimento, poiché la norma rinvia alle disposizioni in materia di espulsione e, in particolare, all'art. 18 d.lgs. n. 150/2011. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di pace di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il respingimento differito è disciplinato dalle procedure di convalida e dalle disposizioni previste in materia di espulsione, con conseguente applicazione delle regole di competenza ivi richiamate.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Le controversie relative ai provvedimenti richiamati dalla norma, comprese quelle in materia di respingimento, spettano al giudice ordinario e seguono l'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011.
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 150/2011
Individua il rito e il giudice competente per le controversie in materia di espulsione e, per rinvio, di respingimento differito.
Le decisioni che pronunciano esclusivamente sulla competenza si impugnano, in via ordinaria, con regolamento di competenza.
La regola del regolamento necessario di competenza non si applica nei giudizi davanti al giudice di pace; in tale ipotesi operano gli ordinari mezzi di impugnazione.
Richiamato solo per il termine di proposizione del regolamento di competenza, ritenuto però non applicabile al caso davanti al giudice di pace.
Costituisce il mezzo per denunciare in cassazione la violazione delle norme sulla competenza.
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al giudice di pace, la sentenza o ordinanza che decida soltanto sulla competenza non è soggetta al regolamento necessario di competenza, ma può essere impugnata con gli ordinari mezzi, incluso il ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza.
- Il respingimento differito dello straniero ex art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998 segue, quanto a disciplina e competenza, le regole previste per l'espulsione, per cui la controversia appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
- La competenza del tribunale per le impugnazioni dei respingimenti riguarda il solo respingimento immediato alla frontiera, non anche il respingimento differito disciplinato dal comma 2-bis dell'art. 10 del testo unico immigrazione.
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