Cassazione Civile, Ordinanza n. 728/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
Una società che gestiva in concessione una piattaforma per il trattamento dei rifiuti aveva ottenuto cinque decreti ingiuntivi, per complessivi Euro 611.871,94, nei confronti del Comune e della concessionaria del servizio di raccolta, quali debitori solidali, per corrispettivi maturati a seguito del conferimento dei rifiuti. Il Comune aveva proposto opposizione e, citando direttamente la concessionaria senza chiedere al giudice l’autorizzazione prevista per la chiamata del terzo, aveva domandato di essere manlevato e tenuto indenne; sosteneva che, in base alla disciplina della tariffa di igiene ambientale e alle convenzioni e ai contratti intercorsi, la concessionaria fosse l’unica o la principale obbligata al pagamento. Il Tribunale di Lecce dichiarò cessata la materia del contendere tra Comune e creditrice in seguito alla transazione del 18 aprile 2012, dichiarò estinta l’obbligazione della concessionaria ai sensi dell’art. 1304 c.c., revocò i decreti e ritenne inammissibili le domande di manleva e tardiva la domanda di surroga. La Corte d’appello di Lecce, con cinque sentenze pubblicate il 7 ottobre 2014, rigettò gli appelli. In cassazione il Comune propose quattro motivi: (1) violazione degli artt. 102, 183, 269 e 645 c.p.c. e dell’art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 22/1997, contestando l’inammissibilità della chiamata e sostenendo che ricorresse un litisconsorzio necessario, per la pretesa responsabilità alternativa o principale della concessionaria; (2) violazione della disciplina Ronchi e delle pattuizioni contrattuali e convenzionali, che, secondo il Comune, ponevano sulla concessionaria l’obbligo di pagare gli oneri dopo la riscossione della tariffa; (3) violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. e degli artt. 1201 e 1203, primo comma, n. 3, c.c., sostenendo che la transazione novativa avesse prodotto la surrogazione del Comune nei diritti della creditrice e che la relativa domanda non fosse preclusa; (4) richiesta di qualificare come confessione giudiziale una dichiarazione attribuita al legale rappresentante della concessionaria e inserita nella proposta definitiva di concordato preventivo, relativa a debiti complessivi di Euro 851.510,70.
La decisione
La Cassazione riunì i cinque ricorsi, connessi perché relativi a distinti provvedimenti riguardanti il medesimo rapporto e le stesse parti. Rigettò i primi due motivi: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente deve citare il solo creditore opposto e, se intende chiamare un terzo per manleva o regresso, deve chiederne l’autorizzazione al giudice; la solidarietà tra più ingiunti non determina litisconsorzio necessario e la domanda di regresso o garanzia riguarda un rapporto distinto da quello monitorio, anche quando il terzo sia destinatario dello stesso decreto. La deduzione del litisconsorzio processuale era inoltre inammissibile nella parte in cui non indicava puntualmente le fonti e i termini del rapporto da cui avrebbe dovuto desumersi la responsabilità principale della concessionaria. Rigettò il terzo motivo: pur non essendo la transazione novativa un’eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni di merito, la richiesta di accertare la surrogazione del Comune nei diritti della creditrice introduceva una domanda di merito nuova ed estranea al giudizio, e non una mera questione processuale idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. Dichiarò inammissibile il quarto motivo perché prospettava una questione nuova. Condannò il Comune a rifondere alle controricorrenti Euro 17.355,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali forfettarie del 15% e accessori di legge; diede atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c. ove le prime investano lo stesso provvedimento, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove le impugnazioni siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.
La riunione può essere disposta anche per ricorsi contro provvedimenti distinti, ma connessi, quando ricorrano esigenze di coerenza delle decisioni, economia processuale o unitarietà sostanziale e processuale.
L’opponente deve citare in giudizio unicamente il soggetto che ha ottenuto il provvedimento monitorio, non potendo le parti del giudizio di opposizione essere diverse da quelle originarie della fase monitoria, così che l’opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, pur essendo convenuto in senso sostanziale, non può introdurre direttamente un terzo: deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, l’autorizzazione alla chiamata.
L’istituto del litisconsorzio necessario postula infatti la pluralità soggettiva e sostanziale del rapporto che, come tale, nasce e si connota al di fuori del processo ex art. 102 c.p.c. ed al quale il processo deve adeguarsi attraverso lo strumento dell’integrazione necessaria del contraddittorio, restando altrimenti la sentenza adottata a contraddittorio non integro inidonea a produrre un qualsivoglia effetto giuridico.
Il litisconsorzio necessario ricorre quando la struttura sostanziale del rapporto, preesistente e indipendente dal processo, richiede la partecipazione di tutti i suoi titolari; non deriva dalla sola opportunità di trattare insieme domande di garanzia o regresso.
La solidarietà passiva tra gli intimati non esclude infatti che nel successivo giudizio di opposizione ove l’opponente voglia chiamare in lite l’altro coobbligato – ingiunto, per far valere nei suoi confronti rivalsa o regresso, per ciò stesso egli si trovi ad azionare un rapporto che è altro da quello principale ex art. 645 c.p.c. e che, come tale, richiede accertamenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli della pretesa creditoria in origine azionata.
L’opposizione riguarda il rapporto di credito oggetto del monitorio; la rivalsa o il regresso contro un coobbligato introducono un rapporto distinto, che richiede accertamenti ulteriori e non trasforma il coobbligato in litisconsorte necessario.
La richiesta di accertamento della surroga non vale a sancire la mera chiusura della lite per cessazione della materia del contendere, ma, spostando l’accertamento su una domanda di merito – peraltro nuova rispetto a quella originaria – si espone, come correttamente ritenuto con l’impugnata sentenza, ad una valutazione di inammissibilità per la sua estraneità al giudizio.
La surrogazione invocata sulla base della transazione non può essere fatta accertare come mera conseguenza processuale della cessazione della materia del contendere se richiede una nuova domanda di merito estranea all’oggetto originario del giudizio.
Il Tribunale di Lecce con sentenze depositate rispettivamente in data 25.03.2013, 24.01.2013, 11.01.2013, 31.10.2012 e 25.02.2013, pronunciando sulle opposizioni, nei distinti giudizi riunite, proposte dal Comune di Melendugno e da A.S.P.I.C.A. S.r.l. avverso diversi decreti ingiuntivi con cui intimato agli opponenti, in solido, il pagamento, rispettivamente, delle somma di Euro 46.331,19, di Euro 38.388,02, di Euro 46.824,69, di Euro 79.135,51 e di Euro 401.192,72 in favore di Ambiente e Sviluppo – società consortile a r.l. che gestiva in concessione una piattaforma per il trattamento dei rifiuti solidi urbani sita nel territorio del Comune di (OMISSIS) – a titolo di corrispettivi maturati dall’ingiungente all’esito del conferimento dei rifiuti operato dal Comune tramite la concessionaria A.S.P.I.C.A. S.r.l., in seguito alla transazione conclusa tra le parti in lite il 18.04.2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra il Comune e Ambiente e Sviluppo s.c. a r.l., dichiarava estinta, ai sensi dell’art. 1304 c.c., l’obbligazione di A.S.P.I.C.A. e revocava i decreti opposti.
La sentenza riferisce che il giudice di primo grado dichiarò estinta l’obbligazione della coobbligata in seguito alla transazione conclusa con il creditore, applicando l’art. 1304 c.c.; la Cassazione non sviluppa ulteriormente l’interpretazione della norma.
La transazione novativa maturata in corso di lite non integra un’eccezione in senso stretto, perchè introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite per adozione della dichiarazione della cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l’allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono.
La transazione novativa sopravvenuta in corso di causa, quando è invocata per la cessazione della materia del contendere, non costituisce un’eccezione in senso stretto e non è soggetta alle preclusioni previste per l’allegazione dei fatti di merito.
La richiesta di accertamento della surroga non vale a sancire la mera chiusura della lite per cessazione della materia del contendere, ma, spostando l’accertamento su una domanda di merito – peraltro nuova rispetto a quella originaria – si espone, come correttamente ritenuto con l’impugnata sentenza, ad una valutazione di inammissibilità per la sua estraneità al giudizio.
La domanda nuova di accertamento della surrogazione, in quanto domanda di merito estranea a quella originaria, non può essere introdotta nel giudizio con il pretesto di dedurre un effetto processuale della transazione.
art. 1203, primo comma, n. 3, c.c.
La richiesta di accertamento della surroga non vale a sancire la mera chiusura della lite per cessazione della materia del contendere, ma, spostando l’accertamento su una domanda di merito – peraltro nuova rispetto a quella originaria – si espone, come correttamente ritenuto con l’impugnata sentenza, ad una valutazione di inammissibilità per la sua estraneità al giudizio.
La Corte considera inammissibile, perché nuova ed estranea al giudizio, la richiesta di accertare la surrogazione; non formula un’autonoma interpretazione sostanziale dei presupposti della surrogazione legale richiamata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente deve convenire il solo soggetto che ha ottenuto il decreto; per chiamare un terzo al quale ritenga comune la causa deve chiedere al giudice l’autorizzazione nell’atto di opposizione.
- La solidarietà passiva fra gli ingiunti non comporta litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione: l’efficacia del decreto nei confronti dell’intimato che non abbia opposto resta autonoma rispetto all’esito dell’opposizione proposta da un altro intimato.
- La domanda di manleva o di regresso contro un coobbligato introduce un rapporto distinto da quello di credito oggetto del procedimento monitorio e richiede accertamenti ulteriori; la sua connessione con la pretesa principale non basta a configurare un litisconsorzio necessario.
- La transazione novativa intervenuta durante il giudizio, se dedotta per ottenere la cessazione della materia del contendere, non costituisce un’eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni relative alle allegazioni di merito. La distinta domanda di accertamento della surrogazione che essa contenga resta però una domanda di merito e, se nuova ed estranea all’oggetto originario, è inammissibile.
- La richiesta di chiamata del terzo fuori dai casi di litisconsorzio necessario non attribuisce un diritto incondizionato alla fissazione di una nuova udienza: la decisione del giudice è discrezionale e può essere motivata in relazione all’economia processuale e alla ragionevole durata del processo.
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