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Cassazione Civile, Ordinanza n. 742/2020 del 16/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel 2015 la banca chiese al Tribunale di Fermo un decreto ingiuntivo contro una mutuataria per debiti derivanti da un mutuo chirografario e da uno scoperto di conto corrente, e contro il coniuge di lei quale fideiussore omnibus e specifico. Dopo la riunione delle separate opposizioni, entrambi gli ingiunti eccepirono l’incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo, invocando clausole dei contratti che indicavano il foro della sede della banca, ricadente nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno. Con sentenza del 13 agosto 2018, il Tribunale di Fermo declinò la competenza in favore di Ascoli Piceno e dichiarò nullo il decreto ingiuntivo. La banca propose regolamento di competenza, deducendo la violazione dell’art. 28 c.p.c.: sostenne che entrambi i coobbligati fossero consumatori e che dovesse quindi operare il foro della loro residenza, a Fermo; in subordine, contestò che le clausole indicassero in modo inequivoco un foro esclusivo. I resistenti replicarono che la mutuataria aveva agito nell’attività della propria cartolibreria, mentre il fideiussore aveva prestato garanzia per ragioni estranee a un’attività professionale, in ragione del rapporto coniugale; sostennero inoltre che il contratto di fideiussione prevedeva espressamente il foro esclusivo della sede della banca per i non consumatori. Nel procedimento di regolamento la Corte ha esaminato anche gli elementi di fatto utili a individuare il giudice competente.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento e dichiarato competente il Tribunale di Fermo, davanti al quale ha rimesso la controversia. Ha ritenuto che il fideiussore, pur garantendo il debito di una mutuataria operante professionalmente, fosse consumatore: lo status del garante persona fisica va valutato autonomamente, in base alla connessione concreta della garanzia con la sua eventuale attività professionale, e non è determinato dall’attività del debitore principale. La garanzia era stata prestata per finalità estranee a un’attività professionale, in ragione del rapporto coniugale. Per il consumatore opera il foro inderogabile di residenza o domicilio elettivo previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo; il fideiussore risiedeva nel circondario di Fermo. Quanto alla mutuataria, la Corte ha ritenuto accertato che il mutuo fosse funzionale alla cartolibreria da lei gestita, sicché non era consumatrice. Tuttavia, la clausola del mutuo indicava soltanto un foro facoltativo, senza dichiararlo esclusivo; inoltre, la residenza della mutuataria a Fermo radicava la competenza ai sensi dell’art. 18 c.p.c. La diversa clausola della fideiussione, che per i non consumatori prevedeva espressamente il foro esclusivo della sede della banca, non modificava la conclusione per il fideiussore-consumatore. La Corte non ha confermato la declinatoria né la conseguente nullità del decreto, ma ha regolato la competenza rimettendo la controversia al Tribunale di Fermo. Non è indicata una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.c.

    Ora, l’orientamento di questa Corte è del tutto consolidato, e da tempi lontani, nel senso di ritenere che “il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass., 25 novembre 1994, n. 10016).

    Il foro convenzionale è esclusivo soltanto se risulta da una dichiarazione espressa e univoca la volontà di derogare alla competenza ordinaria e di escludere la concorrenza dei fori legali alternativi. In applicazione di tale criterio, la clausola del mutuo è stata considerata indicativa di un foro facoltativo, mentre quella della fideiussione, che indicava espressamente l’esclusività, era pattuita come foro esclusivo per i soggetti non consumatori.

  • art. 47 c.p.c.

    l’”istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, a ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonchè di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza” (Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass., 27 novembre 2014, n. 25232; Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591).

    Nel regolamento di competenza la Cassazione deve individuare definitivamente il giudice competente e può valutare, anche in fatto, tutti gli elementi utili acquisiti al processo, senza essere vincolata dalla motivazione della pronuncia impugnata o dalle difese delle parti.

  • art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. 206/2005

    In relazione alla clausola di foro esclusivo di cui al contratto di fideiussione, si è sopra osservato (n. 12, primo capoverso) che questa dichiara in modo espresso di trovare il proprio limite di applicazione ed estensione nel caso in cui il cliente rivesta i panni del consumatore. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, risulta pertanto, di diretta e immediata applicazione la normativa di legge, secondo cui foro competente è senz’alternative quello di “residenza o domicilio elettivo del consumatore” (art. 33 cod. cons., comma 2, lett. u)).

    Quando il garante rientra nella categoria dei consumatori, si applica il foro inderogabile della sua residenza o del suo domicilio elettivo; la clausola contrattuale che riserva il foro della sede della banca ai non consumatori non lo deroga.

  • art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 206/2005

    Come si vede, si tratta del criterio generale, comune per l’identificazione di una contraente persona fisica nell’alveo protettivo di consumatore (cfr. la norma dell’art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a). Non si vede, d’altro canto, quale ragione oggettiva potrebbe mai giustificare un’identificazione del fideiussore (del terzo garante, in genere) in tale figura (di consumatore, appunto) sulla base di criteri diversi da quelli generali e comuni.

    La qualità di consumatore del fideiussore persona fisica va individuata secondo il criterio generale: occorre verificare se egli agisca per finalità estranee alla propria attività professionale. L’attività del debitore principale non determina né sostituisce tale valutazione.

  • art. 18 c.p.c.

    Come si è visto sopra (n. 12), la clausola sulla competenza territoriale contenuta nel contratto di mutuo si limita a prevedere una disposizione di foro facoltativo. D’altro canto, non è contestato che anche la mutuataria S.E. risieda in luogo ricadente nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di Fermo, sì che tale indicazione viene a rispondere alla prescrizione di cui all’art. 18 c.p.c.

    In assenza di un patto di foro esclusivo, resta operante il foro generale del convenuto previsto dall’art. 18 c.p.c.; la residenza della mutuataria nel circondario di Fermo radicava quindi la competenza di quel Tribunale.

  • art. 49 c.p.c.

    In conclusione, va accolto il ricorso e così dichiarata la competenza del Tribunale di Fermo, davanti al quale rimette la causa ai sensi dell’art. 49 c.p.c..

    Accolto il regolamento, la Corte dichiara il giudice competente e rimette a esso la controversia ai sensi dell’art. 49 c.p.c.

Massime di principio

  • La qualità di consumatore del fideiussore persona fisica va accertata autonomamente rispetto a quella del debitore principale. L’accessorietà della fideiussione attiene alla struttura dell’obbligazione di garanzia e non consente di imputare al garante lo status professionale del debitore garantito.
  • È consumatore il fideiussore persona fisica che stipula la garanzia per finalità estranee alla propria eventuale attività professionale, purché la garanzia non sia espressione di tale attività né strettamente funzionale al suo svolgimento.
  • Per qualificare il garante come consumatore è determinante la valutazione concreta del rapporto tra la fideiussione e l’eventuale attività professionale del garante; il solo fatto che il debito garantito sia sorto nell’attività professionale del debitore principale non esclude la tutela consumeristica.
  • Una clausola che individua un foro convenzionale è esclusiva soltanto quando esprime in modo chiaro, preciso e univoco sia la volontà di derogare alla competenza territoriale ordinaria sia quella di escludere la concorrenza dei fori legali alternativi. In mancanza, il foro pattuito è facoltativo.
  • Se la clausola sul foro convenzionale esclude espressamente i consumatori, nei loro confronti opera il foro inderogabile della residenza o del domicilio elettivo previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo.
  • Nel regolamento di competenza la Cassazione può esaminare e valutare anche in fatto ogni elemento utile acquisito al processo, per individuare definitivamente il giudice competente, senza essere vincolata dalla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRicorso per cassazioneClausole vessatorieFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileConsumatoriBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione

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