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Cassazione Civile, Ordinanza n. 1860/2020 del 28/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova indicata nel provvedimento come n. 34/2012, depositata il 6 luglio 2012; nella narrativa è anche menzionata la sentenza n. 35/6/12. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Il testo non espone i fatti tributari sostanziali, le domande originarie né i motivi del ricorso principale e di quello incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità l’Agenzia ha dato atto che la lite era stata definita mediante la definizione agevolata prevista dall’art. 11 del D.L. n. 193 del 2016; il pagamento delle rate è stato documentato.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, in ragione della definizione agevolata della lite e del pagamento documentato delle rate. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità, rilevando che la causa estintiva dipendeva dall’adesione alla definizione agevolata. Ha inoltre escluso l’applicazione del doppio contributo, poiché la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta. Il provvedimento non decide nel merito i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 11 D.L. n. 193/2016

    La lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 11, che è stato documentato il pagamento delle rate, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere.

    La definizione agevolata della lite, con pagamento documentato delle rate, ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando la lite è definita mediante la definizione agevolata prevista dall’art. 11 del D.L. n. 193/2016 e risulta documentato il pagamento delle rate, il giudizio di legittimità va dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Se la cessazione della materia del contendere dipende dall’adesione alla definizione agevolata della lite, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti.
  • Non sussistono i presupposti per imporre il doppio contributo quando la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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