Cassazione Civile, Ordinanza n. 2002/2020 del 29/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il Condominio aveva convenuto in giudizio la nuda proprietaria e l’usufruttuaria di un’unità immobiliare, chiedendo la rimozione di opere realizzate sulle parti comuni, tra cui una tubazione per l’erogazione dell’acqua collocata sulla facciata interna. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 marzo 2014, aveva rigettato le domande. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1591/2015 depositata il 14 aprile 2015, ha accolto il gravame del Condominio limitatamente alla tubazione, reputandola incompatibile con il pari uso della facciata da parte dei condomini e lesiva del decoro architettonico. Le condomine hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Con i primi tre hanno dedotto violazione degli artt. 1102, 1139 e 2697 c.c. e degli artt. 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali: hanno contestato la valutazione del pari uso potenziale, la rilevanza della limitata superficie fruibile della facciata, la durata temporanea dell’intervento e la mancata considerazione delle fotografie, della planimetria e delle condizioni deteriorate della colonna montante condominiale, che avrebbero giustificato la nuova tubazione. Con il quarto motivo hanno denunciato violazione degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., sostenendo che in appello il Condominio avesse modificato la causa petendi, passando dall’assenza di autorizzazione assembleare alla lesione del pari uso. Con il quinto hanno lamentato extrapetizione per la valutazione del pregiudizio al decoro architettonico, che non sarebbe stato oggetto di espressa domanda. Con il sesto hanno contestato la qualificazione dell’opera come innovazione e il richiamo all’art. 1120 c.c. Con il settimo hanno censurato la condanna alle spese dei due gradi di merito, invocando la proposta transattiva di euro 50.000 formulata all’udienza del 17 aprile 2012 e il rigetto delle domande condominiali relative al pannello solare e alla demolizione di una porzione del tetto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. L’eccezione preliminare di inammissibilità dell’intero ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. è stata respinta, poiché il relativo scrutinio va compiuto separatamente per ciascun motivo. I primi tre motivi sono stati rigettati: le censure motivazionali non denunciavano l’omesso esame di un fatto decisivo, ma sollecitavano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; la Corte d’appello aveva applicato correttamente l’art. 1102 c.c., rilevando che l’installazione di vistosi tubi esterni avrebbe impegnato uno spazio della facciata insufficiente a consentire un uso potenziale proporzionato da parte dei sedici condomini. Non era stata inoltre dimostrata l’indispensabilità della nuova tubazione per l’effettiva abitabilità dell’appartamento. La temporaneità dell’occupazione non esclude l’abuso se, anche per un breve periodo, impedisce agli altri condomini di partecipare al godimento della cosa comune. Il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati: l’azione di ripristino fondata sull’art. 1102 c.c. è un’azione reale relativa a un diritto autodeterminato, individuato dal bene e dal diritto di comproprietà, sicché non vi è mutamento della domanda quando si deducono in giudizio i limiti legali all’uso comune anziché, o oltre, la mancanza di autorizzazione assembleare. Il decoro architettonico costituisce un limite legale ricompreso nell’indagine sulla liceità dell’uso particolare della cosa comune e la sua considerazione non integra extrapetizione. Il sesto motivo è stato rigettato: la qualificazione dell’opera come innovazione era impropria, perché l’art. 1102 c.c. disciplina le modificazioni del singolo e l’art. 1120 c.c. le innovazioni deliberate nell’interesse collettivo; tuttavia, l’errore terminologico non incideva sulla statuizione, poiché anche alle modificazioni individuali si applica il divieto di pregiudizio al decoro architettonico. Il settimo motivo è stato rigettato: la proposta conciliativa mirava all’abbandono di tutte le pretese del Condominio e non ricorrevano i presupposti per porre le spese a carico della parte vittoriosa; la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese rientrano inoltre nella discrezionalità del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido a rimborsare al Condominio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
E’ vero che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, sicchè, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima.
Il pari uso non richiede un’utilizzazione identica e simultanea: il singolo può trarre dalla cosa comune l’utilità più intensa, purché non alteri la destinazione del bene né impedisca agli altri condomini l’esercizio del loro diritto. Per il muro perimetrale va preservata anche la possibilità potenziale, proporzionata alle quote, di collocarvi impianti indispensabili all’effettiva abitabilità delle unità; può costituire abuso anche un’occupazione breve che impedisca agli altri di partecipare al godimento.
art. 1120 c.c.
Le innovazioni, di cui all’art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l’art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.
L’innovazione ex art. 1120 c.c. consiste in una trasformazione che incide sull’essenza o sulla destinazione della cosa comune e appartiene alla sfera delle decisioni collettive; la modificazione ex art. 1102 c.c. è invece l’intervento del singolo volto a un’utilizzazione migliore o più comoda, entro i limiti stabiliti da tale disposizione. Anche alle modificazioni individuali si applica, per identità di ratio, il divieto di alterare il decoro architettonico.
art. 183 c.p.c.
Essa perciò rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l’oggetto, nel senso che la “causa petendi” di tale azione s’identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune, sicchè comunque non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale (evidentemente imposta da clausola del regolamento contrattuale) e poi si deducano i generali criteri di cui all’art. 1102 c.c.
Nell’azione reale di ripristino della cosa comune, fondata sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprietà, la causa petendi coincide con il diritto sul bene. Non costituisce quindi domanda nuova, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., prospettare in appello i limiti generali dell’art. 1102 c.c. dopo avere inizialmente dedotto la mancanza di autorizzazione assembleare.
art. 345 c.p.c.
Essa perciò rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l’oggetto, nel senso che la “causa petendi” di tale azione s’identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune, sicchè comunque non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale (evidentemente imposta da clausola del regolamento contrattuale) e poi si deducano i generali criteri di cui all’art. 1102 c.c.
Nell’azione reale di ripristino della cosa comune, fondata sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprietà, la causa petendi coincide con il diritto sul bene. Non costituisce quindi domanda nuova, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., prospettare in appello i limiti generali dell’art. 1102 c.c. dopo avere inizialmente dedotto la mancanza di autorizzazione assembleare.
art. 112 c.p.c.
nè incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l’illegittimità dell’uso particolare del bene comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l’opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l’indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso.
Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, investito della domanda relativa all’illegittimo uso individuale della cosa comune, valuti il pregiudizio al decoro architettonico quale limite legale alla liceità dell’uso, anche in mancanza di un’espressa domanda autonoma su tale profilo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dapprima deve assumersi l’inammissibilità delle censure di insufficienza, contraddittorietà e incongruenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, a seguito della riformulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il parametro ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attribuisce rilievo al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, mentre il sindacato di legittimità sulla motivazione resta unicamente circoscritto alla verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”.
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera insufficienza o incongruità della motivazione o una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Il controllo sulla motivazione resta limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale.
art. 91 c.p.c.
Essendo stata in parte accolta l’iniziale domanda del Condominio, ed essendo la proposta conciliativa formulata dalle ricorrenti all’udienza del 17 aprile 2012 volta ad ottenere l’abbandono di tutte le pretese della controparte (per quanto assai sinteticamente di tale proposta viene indicato nella censura, a dispetto della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non trova applicazione il disposto di cui alla seconda parte dell’art. 91 c.p.c., comma 1, il quale consente la condanna alle spese della parte comunque vittoriosa nella sola ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa.
La disciplina che consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa a fronte di una proposta conciliativa non accettata opera soltanto quando la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta. Non si applica quando la proposta mirava all’abbandono di tutte le pretese e la domanda è stata accolta, anche solo in parte.
art. 92 c.p.c.
Il prosieguo del settimo motivo è comunque infondato, giacchè notoriamente la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non richiedono una corrispondenza aritmetica tra la misura della domanda accolta e l’importo delle spese.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Non merita accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente Condominio, in quanto lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, e non con riguardo all’intero gravame, e sempre che la censura verta su questioni di diritto decise nella sentenza impugnata in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, in maniera che possa perciò esonerarsi la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento interpretativo.
Il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va valutato con riferimento a ciascun motivo e soltanto quando esso riguarda una questione di diritto decisa conformemente alla giurisprudenza di legittimità; non determina l’inammissibilità in blocco dell’intero ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’uso della cosa comune da parte del singolo è legittimo anche se più intenso di quello altrui e non identico o simultaneo, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di esercitare il loro diritto. In relazione ai muri perimetrali va preservata la possibilità potenziale, proporzionata alle quote, di collocare impianti indispensabili all’effettiva abitabilità delle unità immobiliari.
- Può costituire abuso dell’uso della cosa comune anche l’occupazione temporanea o di breve durata, quando impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento del bene.
- L’azione diretta a rimuovere un’opera che abbia alterato una parte comune, fondata sul diritto di comproprietà, è un’azione reale relativa a un diritto autodeterminato: la causa petendi si identifica con il diritto sul bene e la diversa prospettazione dei limiti legali all’uso comune non comporta, di per sé, mutamento della domanda.
- Il giudice investito della legittimità dell’uso individuale di una parte comune può considerare il pregiudizio al decoro architettonico quale limite legale alla liceità dell’intervento, senza incorrere in extrapetizione.
- Le modificazioni apportate dal singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c. si distinguono dalle innovazioni deliberate ai sensi dell’art. 1120 c.c.; tuttavia, anche alle modificazioni individuali si applica il divieto di alterazione del decoro architettonico.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; le censure motivazionali sono scrutinabili nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o delle anomalie motivazionali che incidono sul minimo costituzionale.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese processuali appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non richiedono un’esatta proporzione tra la domanda accolta e le spese poste a carico della parte soccombente.
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