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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2143/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato, insieme a un terzo, avvisi di accertamento e rettifica relativi a bollette di importazione doganale del 1995. Le importazioni di capi di bestiame, effettuate in esenzione daziaria sul presupposto dell’origine ungherese, erano state ritenute di origine rumena, con recupero di prelievi agricoli e IVA all’importazione. Dopo il rigetto in primo grado e l’esito sfavorevole in appello per la società, la Cassazione, con sentenza n. 8720 del 19 febbraio 2013, rigettò il ricorso principale della contribuente e accolse il ricorso incidentale dell’amministrazione per insufficiente motivazione, rinviando la causa. Nel giudizio di rinvio la CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza depositata il 22 luglio 2014, rigettò la riassunzione proposta dalla società, ritenendo che potesse riassumere soltanto l’Ufficio, vittorioso in Cassazione, e ravvisando inoltre un impedimento a un nuovo esame in fatto per il principio del ne bis in idem. La contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 63, e dell’art. 392 c.p.c., contestando che la riassunzione spettasse esclusivamente all’Ufficio e sostenendo che l’amministrazione vittoriosa non avrebbe avuto interesse a riassumere; con il secondo ha censurato l’affermazione che il giudizio di rinvio fosse precluso dal ne bis in idem.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, correggendo però la motivazione della CTR. Ha chiarito che nel giudizio di rinvio ciascuna parte può provvedere autonomamente alla riassunzione, che è un atto di impulso processuale e non un’impugnazione; inoltre, in materia tributaria, l’estinzione del giudizio comporta la definitività della pretesa erariale, sicché l’amministrazione già vittoriosa è priva di interesse a riassumere. La statuizione impugnata è stata tuttavia mantenuta perché conforme a diritto nel risultato: la precedente sentenza di Cassazione aveva rigettato il ricorso della contribuente nella fase rescindente e non residuavano ulteriori statuizioni da adottare se non la conferma degli avvisi. La riassunzione della contribuente è stata quindi valorizzata come impulso per la decisione del giudizio rescissorio, senza necessità di cassare la sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. La memoria dell’Ufficio è stata dichiarata inammissibile perché non era stato depositato un controricorso ritualmente notificato e munito dei motivi di diritto. Nessuna pronuncia sulle spese, in assenza di controricorso dell’Agenzia; disposto l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    è principio comune quello secondo cui nel giudizio tributario, a norma dell’art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità

    La riassunzione davanti al giudice di rinvio può essere compiuta autonomamente da ciascuna delle parti già presenti nel giudizio di legittimità; è un atto di impulso processuale, non un mezzo di impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63

    questo principio della riassunzione disgiunta è ulteriormente confermata per il processo tributario, ove l’estinzione del giudizio – peraltro rilevabile di ufficio del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63, (Cass., Sez. V, 13 dicembre 2018, n. 32276; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2017, n. 9521) – comporta il riconoscimento della legittimità della pretesa erariale per intervenuta definitività del diniego

    Nel processo tributario la riassunzione segue il principio per cui ciascuna parte può provvedervi; la mancata riassunzione e la conseguente estinzione determinano la definitività della pretesa erariale.

  • art. 384 c.p.c.

    che, pertanto, il ricorso non può essere accolto, facendosi uso, per i superiori principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, della correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata e rigettare il ricorso quando la statuizione sia conforme a diritto nel risultato, evitando una cassazione non necessaria.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    come anche non è qualificabile come controricorso un atto privo dei motivi di diritto, i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2

    Il controricorso deve contenere i motivi di diritto; la loro mancanza impedisce di qualificare l’atto come controricorso e ne determina l’inammissibilità.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    come anche non è qualificabile come controricorso un atto privo dei motivi di diritto, i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2

    La disposizione richiama per il controricorso il requisito dei motivi di diritto previsto dall’art. 366, n. 4, c.p.c.; in difetto, l’atto non vale come controricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    nei quali casi deve ritenersi precluso, oltre che la produzione di documenti, il deposito di una memoria di resistenza al ricorso, per la prima volta, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.

    La parte che non abbia ritualmente proposto controricorso non può supplire alla sua omissione depositando per la prima volta una memoria di resistenza ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio ciascuna delle parti che hanno partecipato al giudizio di legittimità può riassumere autonomamente la causa: la riassunzione è un atto di impulso processuale e non un atto di impugnazione.
  • Nel processo tributario, l’estinzione conseguente alla mancata riassunzione comporta la definitività della pretesa erariale; perciò l’amministrazione già vittoriosa è priva di interesse a riassumere il giudizio.
  • Se la decisione impugnata è conforme a diritto nel risultato, la Cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e rigettare il ricorso, senza disporre la cassazione.
  • La memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non può sostituire il controricorso: un atto privo dei motivi di diritto richiesti non è qualificabile come controricorso e la parte che non si è costituita ritualmente non può intervenire per la prima volta con una memoria di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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