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Cassazione Civile, Ordinanza n. 165/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di addebito per il recupero dei contributi dovuti alla Gestione commercianti per il periodo gennaio 2007-dicembre 2012, in relazione alla partecipazione della ricorrente quale socia accomandataria di una s.a.s. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 19 dicembre 2017, aveva riformato la decisione del Tribunale di Larino e respinto l’opposizione, ritenendo provata la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza in ragione della qualità di accomandataria, della quota del 90% e dei redditi societari percepiti. La ricorrente ha proposto tre motivi, connessi: ha contestato che tali elementi fossero sufficienti a integrare i presupposti dell’iscrizione obbligatoria e ha sostenuto che l’INPS, sul quale gravava l’onere della prova, non avesse dimostrato l’effettivo svolgimento abituale e prevalente dell’attività commerciale; ha inoltre censurato il valore attribuito alla dichiarazione dei redditi e dedotto che le testimonianze assunte in primo grado, non considerate dalla Corte territoriale, confermavano che ella svolgeva attività di casalinga e che la società era stata gestita dal coniuge, deceduto in data non indicata nel testo.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati. Ha ribadito che la qualità di socio accomandatario non basta a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti: occorre anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova spetta all’INPS. La qualità di accomandataria, la percezione della quasi totalità dei redditi societari e le dichiarazioni dei redditi non erano, da sole, idonee a dimostrare tale partecipazione; la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo e non determina un’inversione dell’onere probatorio. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non aveva tenuto in conto la prova testimoniale. Ha quindi cassato la decisione e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché valuti le risultanze istruttorie secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203

    ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore

    L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti non deriva dalla sola qualità di socio accomandatario: l’INPS deve provare anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, abituale e prevalente.

  • L. 24 dicembre 1975, n. 160, art. 29

    ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore

    La disciplina richiede, oltre alla posizione societaria, l’effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza, da provare a carico dell’istituto assicuratore.

  • L. 7 gennaio 1986, n. 45, art. 3

    ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore

    Per l’iscrizione alla gestione assicurativa occorre dimostrare l’attività lavorativa personale, abituale e prevalente; l’onere della prova grava sull’istituto assicuratore.

  • art. 2697 c.c.

    la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore

    L’onere di provare i presupposti dell’iscrizione, inclusa la partecipazione personale abituale e prevalente al lavoro aziendale, incombe sull’INPS e non si trasferisce al contribuente per la sola percezione di redditi societari o per le dichiarazioni dei redditi.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata sentenza e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Napoli.

    Il ricorso per cassazione è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio; il giudice di rinvio deve valutare le risultanze istruttorie alla luce dei principi di diritto affermati.

Massime di principio

  • La qualità di socio accomandatario, anche se accompagnata dal possesso di una quota societaria rilevante e dalla percezione della maggior parte dei redditi della società, non è sufficiente, da sola, a fondare l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti: è necessaria la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
  • La prova dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione commercianti grava sull’INPS. La dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo e la sua eventuale redazione non determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Nel decidere sull’obbligo di iscrizione, il giudice deve valutare le risultanze istruttorie rilevanti, compresa la prova testimoniale; non è sufficiente fondare la decisione sulla qualità societaria e sui redditi dichiarati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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