Cassazione Civile, Ordinanza n. 2435/2020 del 04/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista ed eredi)
La controversia
La controversia riguardava due rapporti di conto corrente, chiusi rispettivamente nel 1997 e nel 1998, per i quali il Tribunale di Lanciano aveva condannato la banca al pagamento di Euro 664.609,77 in relazione al primo conto e di Euro 333.881,22 in relazione al secondo. Le somme erano state riconosciute a seguito della nullità parziale delle clausole relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale, alla commissione di massimo scoperto e dell’illegittimità del calcolo dei giorni di valuta. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza dell’8 gennaio 2018, aveva confermato in parte la decisione, stabilendo però che gli interessi legali sulle somme ripetibili decorressero dalla domanda giudiziale del 14 settembre 2005, anziché dalla chiusura dei conti, in applicazione dell’art. 2033 c.c. Aveva inoltre respinto le contestazioni della banca circa la prescrizione e la incompletezza degli estratti conto, reputando attendibile la ricostruzione del consulente tecnico, e non aveva disposto il rinnovo della consulenza. I correntisti e gli eredi hanno proposto ricorso principale con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 821, terzo comma, c.c. e sostenendo che il debito della banca fosse di valuta e che gli interessi dovessero decorrere dalla chiusura dei rapporti. La banca, quale incorporante dell’originaria convenuta, ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere ritenuto provata la ricostruzione contabile nonostante le lacune degli estratti conto e l’onere probatorio gravante sui correntisti; violazione degli artt. 2697, 2935 e 2946 c.c., per avere posto a carico della banca l’individuazione delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione; omesso esame della mancata rinnovazione della consulenza contabile, richiesta per accertare le rimesse solutorie.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale: ha ritenuto corretta la decorrenza degli interessi ex art. 2033 c.c. dalla domanda giudiziale in mancanza di prova della mala fede della banca, presumendosi la buona fede dell’accipiens; gli interessi decorrono dal pagamento soltanto in caso di mala fede, mentre in caso di buona fede o di mancata prova della mala fede decorrono dalla domanda stragiudiziale con valore di costituzione in mora o, in assenza, dalla domanda giudiziale. Ha accolto il primo motivo incidentale, rilevando che la decisione d’appello non spiegava perché la ricostruzione del consulente fosse attendibile nonostante le lacune documentali, che riguardavano alcuni trimestri del primo conto e numerosi periodi del secondo. L’estratto conto non è prova esclusiva, ma, quando la serie è incompleta, il giudice deve valutare se la ricostruzione possa essere sostenuta da altri documenti o argomenti di prova e, per l’azione proposta dal correntista, non può ritenere senz’altro attendibili i saldi a suo credito senza chiarire le basi della ricostruzione. Ha accolto anche il secondo motivo incidentale: ai fini della prescrizione, la banca soddisfa l’onere di allegazione dichiarando l’inerzia del titolare e di volersi avvalere della prescrizione, senza dover individuare le singole rimesse solutorie; spetta invece al correntista provare l’esistenza dell’apertura di credito quando intenda qualificare i versamenti come ripristinatori della provvista. È stato dichiarato assorbito il terzo motivo incidentale, relativo al mancato rinnovo della CTU. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui gli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 2033 c.c., decorrono dalla data del pagamento solo in ipotesi di malafede dell’"accipiens", mentre in caso di sua buona fede (la quale si presume in difetto di specifiche prove contrarie) o di mancanza di prova della sua mala fede, detti interessi decorrono dalla domanda stragiudiziale avente valenza di atto di costituzione in mora o, in mancanza di essa, dalla domanda giudiziale (Cass. 17848/2009).
Nella ripetizione dell’indebito, gli interessi decorrono dal pagamento solo se l’accipiens è in mala fede. La buona fede si presume in mancanza di prova contraria; in tal caso gli interessi decorrono dalla domanda stragiudiziale idonea a costituire in mora o, se questa manca, dalla domanda giudiziale.
art. 2697 c.c.
Ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi.
Il correntista che agisce per accertare il saldo e ripetere somme addebitate deve provare i pagamenti e l’assenza della loro causa, producendo di regola la serie completa degli estratti conto. Se la documentazione è incompleta, la ricostruzione può avvalersi di altri elementi probatori, ma il giudice deve motivare la attendibilità dei saldi ricostruiti.
art. 115 c.p.c.
Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che la mancanza degli estratti conto, relativa solamente ad alcuni trimestri per il primo rapporto ed a diversi trimestri per l’altro, non inficiava la ricostruzione effettuata dal CTU, di talchè essa poteva ritenersi pienamente legittima.
La valutazione delle prove non consente di considerare attendibile una ricostruzione contabile lacunosa con una mera affermazione apodittica: il giudice deve spiegare perché gli elementi disponibili consentano di ricostruire correttamente il rapporto.
art. 2935 c.c.
Alla luce dei suddetti arresti, la sentenza della Corte di merito non risulta conforme, avendo la Corte territoriale errato sia nell’addebitare all’istituto di credito l’onere di individuare le rimesse aventi natura solutoria, sia nell’affermare in maniera tautologica che gli atti effettuati dal correntista avessero natura, di regola, ripristinatoria e non solutoria.
La disciplina della decorrenza della prescrizione nelle azioni di ripetizione non permette di addossare alla banca l’onere di individuare le rimesse solutorie; la qualificazione dei versamenti dipende dall’esistenza e dai limiti dell’apertura di credito e dalla loro funzione.
art. 2946 c.c.
Ai fini della valida proposizione dell’eccezione, questa Corte a Sezioni Unite ha da ultimo chiarito che “in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. S.U. n. 15895/2019).
Per opporre la prescrizione decennale, la banca deve allegare l’inerzia del titolare e dichiarare di volersene avvalere, ma non è tenuta a indicare puntualmente le singole rimesse solutorie. Se la prescrizione è eccepita e la qualificazione solutoria è rilevante, il correntista deve provare l’esistenza di un’apertura di credito idonea a qualificare i versamenti come meri ripristini della provvista.
art. 821, terzo comma, c.c.
Il motivo proposto nel ricorso principale è infondato.
La censura fondata sulla decorrenza degli interessi dalla chiusura dei conti è stata respinta: in base alla disciplina della ripetizione dell’indebito applicata dalla Corte, in assenza di prova della mala fede dell’accipiens gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, se non preceduta da una valida domanda stragiudiziale.
Massime di principio
- Nell’azione del correntista volta all’accertamento del saldo e alla ripetizione dell’indebito, grava sull’attore la prova dei pagamenti e della mancanza di causa debendi, normalmente mediante la produzione della serie degli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto.
- La produzione incompleta degli estratti conto non determina automaticamente il rigetto della domanda né rende per ciò solo impossibile ricostruire il rapporto: il saldo può essere accertato anche con altri documenti e argomenti di prova, ma il giudice deve motivare la loro idoneità e attendibilità. Se mancano elementi che consentano di determinare diversamente il saldo nel periodo non documentato, per la ricostruzione si assume il saldo passivo risultante dal primo estratto conto disponibile.
- Nell’azione di ripetizione relativa a un conto assistito da apertura di credito, i versamenti entro il limite dell’affidamento hanno funzione ripristinatoria e non costituiscono pagamenti ripetibili; quelli effettuati oltre tale limite sono solutori e possono far decorrere la prescrizione dalla data del versamento. In assenza di apertura di credito, i versamenti su conto passivo sono solutori.
- La banca che eccepisce la prescrizione dell’azione di ripetizione soddisfa l’onere di allegazione indicando l’inerzia del titolare e dichiarando di volersene avvalere, senza dover individuare le singole rimesse solutorie. Quando la qualificazione dei versamenti dipende dall’esistenza di un’apertura di credito, spetta al correntista provarne l’esistenza.
- Nella ripetizione dell’indebito, gli interessi decorrono dal pagamento in caso di mala fede dell’accipiens; se la buona fede è presunta o la mala fede non è provata, decorrono dalla domanda stragiudiziale idonea a costituire in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2020Cassazione Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 2710/2020 del 05/02/2020
- ordinanza_civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 2143/2020 del 30/01/2020
- ordinanza_civile · 29 gen 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 2002/2020 del 29/01/2020
- ordinanza_civile · 28 gen 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 1860/2020 del 28/01/2020
- ordinanza_civile · 12 feb 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 3505/2020 del 12/02/2020
- ordinanza_civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 3659/2020 del 13/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →