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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25297/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per il periodo febbraio 2010-dicembre 2011. L’amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso; la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che il rimborso spettasse alla società in quanto soggetto che aveva indebitamente corrisposto l’imposta, pur essendo consumatrice finale e non somministrante. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 14, comma 2, e 53 del TUA e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la legittimazione a chiedere il rimborso spetta solo al soggetto passivo dell’accisa, cioè al fornitore/somministrante, e non al consumatore finale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511/1988 e dell’art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE, contestando l’esclusione della finalità specifica dell’addizionale, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi dell’amministrazione secondo cui il consumatore finale non è legittimato a domandare direttamente il rimborso dell’addizionale sull’energia elettrica. Ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’imposta è dovuta dal fornitore al momento della fornitura, e solo quest’ultimo può chiedere il rimborso all’amministrazione in caso di indebito pagamento. Il consumatore finale, se abbia sopportato l’onere economico dell’imposta, può agire nei confronti del fornitore con l’ordinaria ripetizione dell’indebito; solo eccezionalmente può chiedere il rimborso direttamente all’amministrazione dimostrando l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Poiché la domanda era stata proposta ab origine da soggetto privo di titolarità del rapporto tributario e di legittimazione al rimborso, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario della società è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate integralmente per la novità e le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, TUA

    La legittimazione al rimborso dell’imposta/addizionale spetta al soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, individuato nel fornitore/somministrante, non al consumatore finale.

  • art. 53 TUA

    Concorre a individuare il soggetto passivo del prelievo e, quindi, il legittimato a chiedere il rimborso dell’indebito tributo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla ripartizione dell’onere probatorio in ordine alla legittimazione e ai presupposti del rimborso.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 511 del 1988

    Le addizionali sul consumo di energia elettrica, come le accise, sono dovute dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale.

  • l. n. 20 del 1989

    Norma di conversione del d.l. n. 511 del 1988, richiamata quale base applicabile ratione temporis all’addizionale in contestazione.

  • art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511 del 1988

    Norma invocata nel secondo motivo per contestare la qualificazione dell’addizionale; il motivo è però stato assorbito.

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    Richiamata nel secondo motivo in relazione alla compatibilità della disciplina interna con il diritto unionale; questione assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale e la possibilità di deposito di memoria, richiamati nel procedimento.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o decisa nel merito per difetto originario di legittimazione/titolarità.

Massime di principio

  • Per le addizionali sul consumo di energia elettrica assimilate alle accise, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’amministrazione è il fornitore/somministrante, quale soggetto passivo del prelievo al momento della fornitura.
  • Il consumatore finale che abbia sopportato economicamente l’imposta non può domandare di regola il rimborso diretto all’erario; deve prima agire verso il fornitore con la ripetizione dell’indebito.
  • Il rimborso diretto al fisco da parte del consumatore finale è ammissibile solo in via eccezionale, quando sia dimostrata l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di recupero nei confronti del fornitore.
  • Quando la domanda giudiziale è proposta ab origine da soggetto privo di titolarità del rapporto e di legittimazione sostanziale al rimborso, la decisione favorevole va cassata senza rinvio con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso.
  • In presenza di un consolidato orientamento sulla legittimazione al rimborso, la questione di compatibilità con il diritto unionale non incide sul punto se non è provata l’impossibilità di agire contro il fornitore.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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