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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00345/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, su un fondo confinante, di una piscina effettuata nel 2017, in parte interrata e in parte fuori terra, contornata da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato. La proprietaria confinante ha agito per ottenere la demolizione del manufatto, deducendo la violazione delle distanze legali previste dalla disciplina urbanistica locale integrativa dell'art. 873 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Genova, pur dichiarando nulla la sentenza di primo grado per carenza di motivazione, ha comunque accolto la domanda e ordinato la demolizione del terrapieno e del muro di contenimento. Nel ricorso per cassazione la proprietaria del manufatto ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 11 delle norme del PUC del Comune di Genova, dell'art. 38 del regolamento edilizio e degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo in sintesi che: a) l'art. 15 del PUC farebbe riferimento alla distanza dal confine per gli edifici e non per ogni costruzione; b) la piscina e il terrapieno non avrebbero caratteristiche di edificio né superficie agibile; c) la deroga prevista per le piscine pertinenziali e per gli invasi d'acqua dovrebbe escludere l'applicazione delle distanze. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la disciplina urbanistica locale integra l'art. 873 c.c. e che, quando stabilisce la distanza minima delle costruzioni dal confine, si applica anche a una piscina solo in parte interrata ma strutturalmente realizzata con terrapieno e muro di contenimento in calcestruzzo armato, perché tale opera rientra nel concetto civilistico di costruzione: è stabile, solidamente ancorata al suolo e non precaria. Ha inoltre chiarito che i regolamenti locali non possono restringere la nozione civilistica di costruzione identificandola con quella di edificio, né la deroga prevista per piscine pertinenziali e invasi d'acqua può applicarsi a manufatti che non rispettino la morfologia naturale del terreno e che richiedano opere di contenimento di rilevante consistenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La nozione di costruzione rilevante per le distanze legali è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, dotata di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo; i regolamenti locali possono solo imporre distanze maggiori, non restringere tale nozione.

  • art. 15 Norme generali del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova

    È norma urbanistica integrativa dell'art. 873 c.c. che stabilisce una distanza minima di 5 metri delle costruzioni fuori terra dal confine della proprietà, e non una distanza tra edifici contrapposti.

  • art. 11, comma 23, Norme generali del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova

    La deroga per manufatti diversi dagli edifici, incluse piscine pertinenziali e invasi d'acqua, non opera per manufatti che, per caratteristiche concrete, non rientrano nella categoria agevolata e richiedono consistenti opere di contenimento.

  • art. 38 Regolamento Edilizio del Comune di Genova

    La nozione regolamentare di edificio non incide sulla disciplina civilistica delle distanze, che resta governata dal concetto di costruzione ex art. 873 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura lo richiama insieme ad altre norme processuali, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondati i motivi nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura lo richiama insieme ad altre norme processuali, ma la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione delle risultanze tecniche richiamate dalla sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si fonda sulla corretta sussunzione giuridica del manufatto e delle norme urbanistiche, non su un diverso riparto dell'onere probatorio.

  • art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Per effetto del rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato come base normativa dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali, la nozione civilistica di costruzione è unitaria e comprende ogni opera non completamente interrata che presenti solidità, stabilità e incorporazione al suolo, indipendentemente dalla denominazione assegnata dal regolamento edilizio locale.
  • Le norme urbanistiche locali integrano l'art. 873 c.c. e possono fissare distanze minime dal confine, ma non possono restringere la nozione di costruzione elaborata dal codice civile né sostituirla con categorie più ristrette come quella di edificio.
  • Quando un regolamento comunale prevede deroghe per piscine pertinenziali o invasi d'acqua inseriti nel terreno, tale deroga non si applica a manufatti che, in concreto, siano realizzati su terrapieni artificiali o con rilevanti opere di contenimento in cemento armato, perché tali caratteristiche escludono la riconducibilità alla deroga.
  • Nella verifica del rispetto delle distanze, ciò che conta è la consistenza materiale dell'opera e la sua concreta incidenza sul fondo, non la qualificazione formale attribuita dalla parte o dal regolamento edilizio locale.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica di un manufatto come costruzione deve confrontarsi con la concreta struttura dell'opera accertata in fatto, essendo decisivo se essa presenti caratteri di stabilità, immobilizzazione e delimitazione definitiva dello spazio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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