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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16056/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società cooperativa di produzione e lavoro, qualificata come mutualità prevalente, aveva impugnato il verbale unico di accertamento dell'INAIL e gli atti conseguenti, oltre alla pretesa della Cassa Edile di iscrivere il personale dipendente operaio. La cooperativa sosteneva di non avere lavoratori subordinati, ma solo soci lavoratori, con conseguente insussistenza degli obblighi previdenziali e assistenziali contestati. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per il mancato esercizio, da parte della Corte d'appello, dei poteri officiosi di acquisizione di documenti prodotti nel giudizio di merito; (2) violazione degli artt. 2511 ss. c.c., 1362 ss. c.c. e 2094 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa e i soci-lavoratori, mentre si sarebbe trattato di un mero rapporto sociale compatibile con le concrete modalità della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la dedotta omissione di esame dei documenti non era stata adeguatamente illustrata: la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dei documenti né indicato la loro decisività, e la Corte d'appello aveva comunque motivato ritenendo non decisivi quei documenti rispetto al complessivo quadro probatorio, comprensivo di testimonianze. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso accertamento in fatto sulla natura subordinata o autonoma dei rapporti con i soci lavoratori; la Corte ha ribadito che, nella qualificazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, il nomen iuris e la disciplina statutaria non sono decisivi e prevalgono le concrete modalità di svolgimento della prestazione, valutate dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INAIL e al pagamento delle ulteriori somme previste in relazione alla definizione accelerata e alla disciplina sanzionatoria applicata dal Collegio.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    Nel processo del lavoro il potere officioso di acquisizione probatoria non impone al giudice di esaminare documenti non decisivi o non adeguatamente allegati.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello nel rito del lavoro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è di per sé censurabile se il documento asseritamente trascurato non è specificamente trascritto e indicato come decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2511 c.c.

    Le norme sulla cooperativa e la sua struttura mutualistica non sono decisive, da sole, per escludere la subordinazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione dello statuto e dell'atto costitutivo rileva, ma non prevale sulle concrete modalità esecutive del rapporto.

  • art. 2094 c.c.

    La nozione di subordinazione va accertata in concreto in base all'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel contesto della proposta di definizione accelerata e della successiva trattazione camerale.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché l'esito è risultato conforme alla proposta accelerata, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste per la lite in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il mancato esame di un documento può essere denunciato in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente il contenuto del documento, le deduzioni svolte in merito nel merito e la sua decisività, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza la decisione impugnata.
  • La mera deduzione di violazione di legge non consente di devolvere alla Corte di cassazione una rivalutazione del fatto o delle prove: se la censura mira a sostituire l'accertamento compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile.
  • Nella qualificazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, il dato formale dello statuto o del nomen iuris non è decisivo; occorre invece avere riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
  • Quando l'attività del prestatore è elementare e ripetitiva, il giudizio sulla subordinazione può fondarsi anche su indici sussidiari, da valutare complessivamente, quali orario, compenso, organizzazione minima e assunzione del rischio d'impresa.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile e conforme alla proposta di definizione accelerata, il giudice può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina processuale e porre a carico del ricorrente le spese di lite e gli ulteriori importi dovuti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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