Cassazione Penale, Sentenza n. 20295/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'ora notturna (fatto del 19/03/2016). Il ricorrente denunciava violazioni di norme processuali relative alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado (art. 548 c.p.p.), dell'art. 546 c.p.p., nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, violazione dell'art. 148, comma 2-bis c.p.p., vizi di motivazione e violazioni sostanziali con riferimento all'art. 131-bis c.p. e all'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine maturato il 19/03/2021) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ha dichiarato che la prescrizione impedisce di esaminare le nullità dedotte e i vizi di motivazione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, ha disposto la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie applicate, ha ordinato l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Firenze ai sensi dell'art. 224 comma 3 del Codice della Strada e ha corretto l'annotazione del nominativo dell'imputato (Barsanti anziché "Bersanti").
Norme richiamate
Rilevata come norma invocata dal ricorrente per vizio di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado; la Cassazione non entra nel merito perché ha accertato l'estinzione per prescrizione, che rende ininfluenti le nullità processuali rilevabili.
Censurato dal ricorrente in relazione a presunte irregolarità procedurali; la Corte di legittimità non ha esaminato la fondatezza delle censure a causa dell'intervenuta prescrizione.
art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato come eventuale vizio di notifica o forma; la prescrizione, dichiarata ai sensi dell'art.129 c.p.p., rende irrilevanti tali profili.
Invocato dal ricorrente come violato nella determinazione della pena (norma sulle pene edittali/quantificazione); la Cassazione non ha esaminato il merito della censura per l'esistenza della causa estintiva.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992
Norma del Codice della Strada relativa alla guida in stato d'ebbrezza; contestata nella motivazione di merito, ma non valutata dalla Corte di legittimità a causa della prescrizione del reato.
Fondamentale per la decisione: consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio e dichiarare intervenute cause di non punibilità (come la prescrizione) sopravvenute all'adozione della sentenza impugnata e di annullare senza rinvio quando non ricorrono le condizioni per l'assoluzione di merito.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce le condizioni per pronunciare l'assoluzione di merito da parte della Cassazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per un'assoluzione di merito e ha quindi pronunciato l'annullamento per prescrizione.
art. 224, comma 3, Codice della Strada
Norma richiamata per la trasmissione della sentenza al Prefetto competente in materia di sanzioni amministrative connesse a reati stradali; la Corte ha disposto l'invio della copia alla Prefettura di Firenze.
Massime di principio
- Se, anche in corso di impugnazione, matura una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio.
- La sopravvenuta estinzione del reato rende ininfluenti, ai fini del giudizio di legittimità, le nullità processuali e i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
- Per ottenere dall'alta giurisdizione un'accoglienza basata su nullità procedurali occorre normalmente che non sia intervenuta una causa di estinzione che renda inapplicabile il riesame; altrimenti tali censure non saranno esaminate.
- La Cassazione può eliminare anche le sanzioni amministrative accessorie quando annulla la sentenza per estinzione del reato; va inoltre trasmessa comunicazione al Prefetto se prevista dalla normativa stradale.
- Per richiedere un'assoluzione di merito in Cassazione ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p. è necessario che gli elementi emersi rendano manifesta l'innocenza o l'irrilevanza del fatto; in mancanza di ciò la Corte dichiara l'estinzione piuttosto che assolvere di merito.
- In analoghe controversie relative a reati connessi alla circolazione stradale, è importante calcolare il termine della prescrizione a partire dalla data del fatto e verificare eventuali sospensioni o interruzioni processuali che possano incidere sui termini.
- Correzioni formali (es. nome/cognome errato nel ruolo) possono essere disposte d'ufficio e non ostacolano la declaratoria di estinzione del reato.
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