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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31809/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur confermando la condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.lgs. 159/2011, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma terzo, c.p., sostenendo che la revoca era stata operata in difetto di devoluzione sul punto (ossia senza che l'ufficio di procura avesse impugnato la concessione del beneficio). Contestava inoltre la mancata e congrua valutazione da parte della Corte circa la possibilità di unificare le pene condizionalmente sospese.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36460/2024 (Zangari) e ha stabilito che la Corte territoriale ha illegittimamente esteso la propria cognizione oltre il devolutum revocando il beneficio della sospensione condizionale senza che il punto fosse devoluto con l'atto di impugnazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla sola revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte ha comunque precisato che la revoca resta legittima in sede esecutiva se il pubblico ministero la richiede, poiché il giudice dell'esecuzione, nei casi previsti dalla legge, può provvedere alla revoca rispettando il contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011, art. 75 comma 2

    Norma delittuosa di riferimento in relazione alla condanna dell'imputato; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione impugnata.

  • Codice penale, art. 168 comma 3

    Riferimento normativo invocato per giustificare la revoca del beneficio della sospensione condizionale; la Corte rileva che la revoca per violazione di tale norma non può essere disposta dal giudice d'appello oltre i limiti del devoluto.

  • Codice penale, art. 164 comma 4

    Nella pronuncia richiamata (Sez. U. Zangari) è indicato che la revoca della sospensione condizionale disposta in violazione di tale norma è legittima in sede esecutiva quando sussiste una causa ostativa ignorata dal giudice di primo grado.

  • Codice di procedura penale, art. 597 comma 5

    Secondo la Corte, questa norma attribuisce al giudice d'appello poteri 'al di là del devoluto' limitatamente alla concessione di benefici (sospensione, menzione, attenuanti), ma non può essere interpretata estensivamente per autorizzare la revoca dei benefici non devoluti.

  • Codice di procedura penale, art. 674 comma 1-bis

    Previsione che attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale quando rileva l'esistenza delle condizioni ostative (richiamate dall'art. 168 c.p.); tale competenza è legislativamente prevista e non trasferibile automaticamente al giudice dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari, Rv. 287004-01)

    «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita»

    Principale principio richiamato: il giudice d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale su questioni non devolute; tuttavia la revoca è legittima in sede esecutiva se chiesta dal PM quando sussiste una causa ostativa ignota al giudice di primo grado.

  • Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino, Rv. 216237-01)

    Richiamata per affermare la complementarietà del potere del giudice dell'esecuzione rispetto a quello del giudice della cognizione: il giudice dell'esecuzione può provvedere alla revoca se adito dal pubblico ministero, nel rispetto della devoluzione parziale.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è limitato al devolutum: non può revocare la sospensione condizionale della pena su questioni che non gli sono state devolute con l'atto di impugnazione.
  • La revoca di un beneficio illegittimamente concesso resta comunque rimessa al giudice dell'esecuzione se il pubblico ministero ne chiede l'accertamento e la revoca, anche quando la causa ostativa era nota al giudice d'appello ma non devoluta.
  • L'art. 597 c.p.p. consente al giudice d'appello poteri ampliativi rispetto al devoluto solo in tema di concessione di benefici, non per la revoca: non è possibile estendere analogicamente tale potere alla revoca.
  • Per una valida revoca della sospensione condizionale occorre il rispetto delle ordinarie procedure: se la revoca è stata decisa in appello senza devoluzione, la parte interessata può ottenere l'annullamento di quella parte della decisione.
  • In pratica, se il PM ritiene che un beneficio sia stato concesso irregolarmente, la strada corretta è adire il giudice dell'esecuzione per la revoca, evitando che il giudice d'appello decida d'ufficio su questioni non devolute.

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