Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09700/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, somme corrispondenti a contributi in conto impianti erogati ai sensi della L. n. 219/1981, ritenuti rilevanti ai fini IRAP, IRES e IVA. La società aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che tali contributi fossero non tassabili perché già assistiti da un regime di esenzione consolidato prima dell’entrata in vigore dell’IRAP e che, comunque, la loro rilevanza dovesse essere ancorata all’anno di concessione originaria (1991), non a quello dell’ultimo conguaglio o del completamento delle verifiche (2003). I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società e l’ufficio proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) omessa pronuncia sulla questione del momento di definitività/contabilizzazione del contributo; 3) violazione della disciplina fiscale sostanziale sul momento di tassazione dei contributi; 4) ulteriore violazione delle norme sull’IRAP e sulla natura non assoggettabile dei contributi; 5) omessa pronuncia sull’appello relativo ai rilievi IVA e ai costi indeducibili ai fini IRES. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che il contributo doveva essere imputato per competenza all’anno 1991, quando fu deliberato, poiché il provvedimento era immediatamente attributivo e la successiva verifica aveva natura risolutiva; ha invece accolto il quinto motivo per omessa pronuncia della CTR sui rilievi IVA e sui correlati profili di IRES.

La decisione

La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendoli infondati: esclude il denunciato contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; esclude l’omessa pronuncia sul momento di imputazione del contributo; ribadisce che, per i contributi pubblici concessi ai sensi della L. n. 219/1981, il fatto rilevante ai fini fiscali è la deliberazione di concessione del 1991, non l’erogazione finale del 2003, perché il contributo entra immediatamente nel patrimonio del beneficiario e l’eventuale decadenza ha efficacia risolutiva. Accoglie invece il quinto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato il motivo di appello dell’Ufficio sui rilievi IVA e sui costi indeducibili ai fini IRES. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta incoerenza tra motivazione e dispositivo non integra vizio quando, letta integralmente la sentenza, emerge una motivazione univocamente coerente con il dispositivo; il mero lapsus finale non basta a fondare la nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l’omessa decisione su uno specifico motivo integra vizio di omessa pronuncia denunciabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È utilizzabile per denunciare nullità processuali quali l’omessa pronuncia o il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, non già per contestare la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente di censurare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali che regolano il regime fiscale dei contributi pubblici e il loro momento di imputazione per competenza.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato dall’Ufficio per sostenere la tassabilità IRAP dei contributi; la Corte, valorizzando il principio di competenza e la natura del contributo, ha ritenuto infondate le censure sul punto.

  • art. 5, L. n. 289 del 2002

    È evocato tra le norme che l’Ufficio assume violate; la Corte non vi ravvisa ragioni per mutare la conclusione sulla imputazione del contributo all’anno di concessione.

  • artt. 21 e 32 L. n. 219 del 1981

    Il contributo per la ricostruzione post-sisma è deliberato con provvedimento amministrativo e, in caso di mancato completamento dell’opera, è prevista la decadenza dei benefici previa diffida: ciò implica che il contributo sia immediatamente acquisito al patrimonio del beneficiario e che la condizione abbia natura risolutiva.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 833 del 1986, conv. in L. n. 18 del 1987

    Norma richiamata nel terzo/quarto motivo dall’Agenzia a sostegno della disciplina fiscale invocata; la Corte non la considera idonea a sovvertire il criterio di imputazione per competenza del contributo.

Massime di principio

  • In materia di IRAP e di contributi pubblici regolati da una disciplina speciale, il momento rilevante ai fini della tassazione è quello della deliberazione di concessione del contributo, se il provvedimento attributivo fa sorgere immediatamente il diritto del beneficiario e la successiva verifica incide solo con efficacia risolutiva.
  • Quando la norma prevede la decadenza dei benefici in caso di mancata esecuzione dell’opera entro una certa soglia o entro un termine, la condizione non sospende l’acquisizione del contributo ma opera come condizione risolutiva: il contributo entra subito nel patrimonio del beneficiario.
  • La contabilizzazione per competenza di un contributo pubblico non dipende dall’effettivo incasso delle singole rate, ma dal momento in cui il diritto al contributo è sorto in base al provvedimento concessorio.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo in presenza di un’anomalia motivazionale radicale, quale contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo o motivazione apparente; un singolo passaggio incongruo, chiaramente riconducibile a lapsus, non determina nullità.
  • L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio processuale quando dalla sentenza non emerga alcuna decisione sul punto devoluto al giudice del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImposte dirette
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.