Cassazione Civile, Ordinanza n. 09700/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, somme corrispondenti a contributi in conto impianti erogati ai sensi della L. n. 219/1981, ritenuti rilevanti ai fini IRAP, IRES e IVA. La società aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che tali contributi fossero non tassabili perché già assistiti da un regime di esenzione consolidato prima dell’entrata in vigore dell’IRAP e che, comunque, la loro rilevanza dovesse essere ancorata all’anno di concessione originaria (1991), non a quello dell’ultimo conguaglio o del completamento delle verifiche (2003). I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società e l’ufficio proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) omessa pronuncia sulla questione del momento di definitività/contabilizzazione del contributo; 3) violazione della disciplina fiscale sostanziale sul momento di tassazione dei contributi; 4) ulteriore violazione delle norme sull’IRAP e sulla natura non assoggettabile dei contributi; 5) omessa pronuncia sull’appello relativo ai rilievi IVA e ai costi indeducibili ai fini IRES. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che il contributo doveva essere imputato per competenza all’anno 1991, quando fu deliberato, poiché il provvedimento era immediatamente attributivo e la successiva verifica aveva natura risolutiva; ha invece accolto il quinto motivo per omessa pronuncia della CTR sui rilievi IVA e sui correlati profili di IRES.
La decisione
La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendoli infondati: esclude il denunciato contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; esclude l’omessa pronuncia sul momento di imputazione del contributo; ribadisce che, per i contributi pubblici concessi ai sensi della L. n. 219/1981, il fatto rilevante ai fini fiscali è la deliberazione di concessione del 1991, non l’erogazione finale del 2003, perché il contributo entra immediatamente nel patrimonio del beneficiario e l’eventuale decadenza ha efficacia risolutiva. Accoglie invece il quinto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato il motivo di appello dell’Ufficio sui rilievi IVA e sui costi indeducibili ai fini IRES. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La dedotta incoerenza tra motivazione e dispositivo non integra vizio quando, letta integralmente la sentenza, emerge una motivazione univocamente coerente con il dispositivo; il mero lapsus finale non basta a fondare la nullità.
Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l’omessa decisione su uno specifico motivo integra vizio di omessa pronuncia denunciabile in cassazione.
È utilizzabile per denunciare nullità processuali quali l’omessa pronuncia o il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, non già per contestare la mera insufficienza della motivazione.
Consente di censurare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali che regolano il regime fiscale dei contributi pubblici e il loro momento di imputazione per competenza.
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dall’Ufficio per sostenere la tassabilità IRAP dei contributi; la Corte, valorizzando il principio di competenza e la natura del contributo, ha ritenuto infondate le censure sul punto.
È evocato tra le norme che l’Ufficio assume violate; la Corte non vi ravvisa ragioni per mutare la conclusione sulla imputazione del contributo all’anno di concessione.
artt. 21 e 32 L. n. 219 del 1981
Il contributo per la ricostruzione post-sisma è deliberato con provvedimento amministrativo e, in caso di mancato completamento dell’opera, è prevista la decadenza dei benefici previa diffida: ciò implica che il contributo sia immediatamente acquisito al patrimonio del beneficiario e che la condizione abbia natura risolutiva.
art. 3, comma 1, d.l. n. 833 del 1986, conv. in L. n. 18 del 1987
Norma richiamata nel terzo/quarto motivo dall’Agenzia a sostegno della disciplina fiscale invocata; la Corte non la considera idonea a sovvertire il criterio di imputazione per competenza del contributo.
Massime di principio
- In materia di IRAP e di contributi pubblici regolati da una disciplina speciale, il momento rilevante ai fini della tassazione è quello della deliberazione di concessione del contributo, se il provvedimento attributivo fa sorgere immediatamente il diritto del beneficiario e la successiva verifica incide solo con efficacia risolutiva.
- Quando la norma prevede la decadenza dei benefici in caso di mancata esecuzione dell’opera entro una certa soglia o entro un termine, la condizione non sospende l’acquisizione del contributo ma opera come condizione risolutiva: il contributo entra subito nel patrimonio del beneficiario.
- La contabilizzazione per competenza di un contributo pubblico non dipende dall’effettivo incasso delle singole rate, ma dal momento in cui il diritto al contributo è sorto in base al provvedimento concessorio.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo in presenza di un’anomalia motivazionale radicale, quale contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo o motivazione apparente; un singolo passaggio incongruo, chiaramente riconducibile a lapsus, non determina nullità.
- L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio processuale quando dalla sentenza non emerga alcuna decisione sul punto devoluto al giudice del gravame.
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