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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04067/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente ordinario, sul quale erano state girocontate anche competenze provenienti da un conto anticipi collegato. Il correntista aveva proposto opposizione, contestando la debenza di varie poste, tra cui commissioni di massimo scoperto, commissioni disponibilità fondi, spese e competenze del conto anticipi, assumendone l'assenza di valida pattuizione e di prova. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto solo una somma minore; la corte d'appello aveva poi escluso ulteriori addebiti e, all'esito della consulenza tecnica, aveva persino accertato un saldo a credito del cliente, revocando la condanna a suo carico. In cassazione la società mandataria della banca ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere la corte d'appello esaminato la pretesa novità dell'eccezione sul conto anticipi; 2) violazione delle norme sul conto corrente, sull'approvazione degli estratti conto e sull'onere della prova, sostenendo che le contestazioni sulle poste del conto anticipi sarebbero state tardive e che spettasse al correntista dimostrare il proprio credito; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte ritenuto nuovi e quindi inammissibili in appello gli estratti conto del conto anticipi; 4) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e dell'art. 1823 c.c. in relazione all'esclusione delle commissioni di massimo scoperto previste dal contratto del 9 aprile 2008. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha giudicato il terzo correttamente respinto perché i documenti prodotti in appello erano nuovi e non era stata dimostrata l'impossibilità non imputabile di produrli prima, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da una doppia ratio decidendi e la ricorrente aveva censurato solo una delle due rationes.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativo a un saldo di conto corrente bancario, l'istituto di credito resta onerato della prova del credito azionato; che la mancata contestazione dell'estratto conto ex art. 1832 c.c. riguarda la verità contabile delle annotazioni ma non impedisce contestazioni sulla validità e debenza sostanziale delle poste addebitate; che le competenze del conto anticipi non potevano essere riconosciute in mancanza del contratto relativo e della prova della loro pattuizione; e che la produzione in appello di nuovi estratti conto era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché la banca non aveva dimostrato di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile. Quanto alle commissioni di massimo scoperto, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d'appello aveva fondato la decisione anche su una seconda autonoma ragione, non specificamente censurata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione dell'estratto conto rende incontestabile la verità storica delle annotazioni, ma non preclude contestazioni sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti né sulla legittimità sostanziale delle poste addebitate.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di funzionamento del conto corrente bancario, ma la Corte ha escluso la violazione lamentata.

  • art. 119, commi 2 e 3, T.U.B.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso riparto probatorio e la disciplina documentale dei rapporti bancari; la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    L'istituto di credito e il correntista sono onerati della prova, ciascuno, dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni; nell'opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto resta attore sostanziale per i fatti costitutivi del credito.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia/motivazione apparente; la censura è stata respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per motivazione apparente; la Corte ha escluso l'invalidità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza e, per rinvio, alla motivazione della decisione di legittimità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha osservato che la questione dedotta in cassazione era nuova rispetto all'appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, vieta in appello nuovi mezzi di prova e nuovi documenti salvo prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado; il documento nuovo non è ammesso solo perché utile o chiarificatore.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di una autonoma ratio.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al conto anticipi; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione delle competenze non provate, ma il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di impugnazione di una autonoma ratio.

  • art. 1346 c.c.

    La clausola sulle commissioni di massimo scoperto è stata ritenuta indeterminata negli elementi essenziali e quindi priva di valido titolo.

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sull'esistenza e sull'ammontare del credito azionato.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un rapporto bancario, il creditore opposto conserva l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato; l'inversione formale delle parti non altera il riparto dell'art. 2697 c.c.
  • L'approvazione tacita dell'estratto conto ex art. 1832 c.c. riguarda la verità contabile e storica delle annotazioni, ma non preclude contestazioni sulla validità del titolo o sulla legittimità sostanziale delle poste addebitate.
  • Le competenze del conto anticipi, se riversate sul conto ordinario, possono essere escluse dal saldo se la banca non prova le clausole contrattuali che ne regolano la quantificazione e la debenza.
  • In appello non sono ammessi nuovi documenti se la parte non dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile; non rileva, di per sé, che il documento sia meramente chiarificatore o utile alla prova.
  • Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes poste a base della decisione.
  • La clausola che prevede commissioni bancarie deve essere determinata nei suoi elementi essenziali; ove manchino i criteri di applicazione e la clausola produca anche una duplicazione non espressa degli interessi, l'addebito può essere espunto dal ricalcolo del saldo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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