Cassazione Civile, Ordinanza n. 02155/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di permuta relativo a un terreno edificatorio: la società sosteneva che i promittenti venditori fossero inadempienti per non essersi presentati ai rogiti fissati e chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento danni; i convenuti replicavano che l’inadempimento fosse della società, la quale non aveva consegnato una fideiussione idonea, e domandavano in via riconvenzionale la risoluzione del preliminare e i danni. Il Tribunale accolse la riconvenzionale ritenendo inadempiente la società; la Corte d’appello confermò, valorizzando l’inaffidabilità delle polizze fideiussorie prodotte, rilasciate da soggetto estero indicato come poco affidabile, e la loro insufficienza economica rispetto al valore di mercato degli immobili da trasferire. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. e 2 d.lgs. 122/2005, assumendo che la garanzia dovesse essere commisurata ai corrispettivi riscossi e da riscuotere e non al valore di mercato degli immobili, oltre a lamentare omessa pronuncia sul motivo di appello; 2) violazione degli artt. 1362 c.c. e 329 c.p.c., sostenendo che la garanzia fosse valida, che la questione della sua insufficienza fosse coperta da acquiescenza e che il preliminare non imponesse particolari caratteristiche; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del diritto di difesa, perché la Corte d’appello avrebbe attribuito ai convenuti eccezioni non proposte e avrebbe valutato erroneamente il materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla violazione di legge e sull’interpretazione contrattuale mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e una diversa lettura del preliminare, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte d’appello era esistente e logicamente comprensibile, quindi non viziata da omissione di pronuncia o da difetto di motivazione costituzionalmente rilevante. Quanto agli artt. 112 e 115 c.p.c., ha rilevato che il tema dell’inidoneità della garanzia era stato effettivamente introdotto dai convenuti sin dalla comparsa di risposta, in modo omnicomprensivo, e che la doglianza sulla valutazione delle prove non integrava violazione dell’art. 115 c.p.c. Ha infine escluso ogni acquiescenza o giudicato interno sulla questione della regolarità formale delle polizze, considerato che i convenuti erano risultati totalmente vittoriosi in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il canone ermeneutico della comune intenzione delle parti non può essere invocato per ottenere in cassazione una nuova interpretazione del contratto; occorre indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
Nel caso concreto la Corte ha escluso che la decisione impugnata si fondasse su una diretta applicazione della norma, poiché l’accertamento sull’insufficienza della garanzia è stato ricondotto all’interpretazione della clausola contrattuale.
Non si forma acquiescenza o giudicato interno su una questione quando la parte risulta totalmente vittoriosa in primo grado e non ha motivo di impugnare il relativo capo.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste se il tema è stato comunque introdotto dalle parti fin dal primo grado, anche in forma omnicomprensiva.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove offerte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione ricorre solo in presenza di una obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile solo se manca il minimo costituzionale, cioè se non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
Consente la liquidazione di un compenso unico maggiorato quando più controricorrenti sono difesi dal medesimo avvocato e hanno identica posizione processuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità la deduzione di violazione di legge non può risolversi nella critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la censura investe l’accertamento concreto, il sindacato è nei limiti del vizio motivazionale.
- Per lamentare la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è necessario indicare puntualmente quali regole siano state disattese e come; non è ammissibile contrapporre una lettura alternativa del contratto a quella accolta in sentenza.
- La motivazione è viziata solo quando sia del tutto carente o priva del minimo percorso argomentativo; non basta che sia ritenuta sfavorevole o non convincente dalla parte soccombente.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste se la questione controversa risulta comunque dedotta in giudizio, anche in modo sintetico o onnicomprensivo, purché sia stata posta al vaglio del giudice.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; la diversa valutazione delle prove ritualmente offerte attiene al merito.
- Non si può invocare il giudicato interno o l’acquiescenza su una questione quando la parte che la prospetta è risultata totalmente vittoriosa in primo grado e non aveva interesse a impugnare quel capo.
- Quando una garanzia contrattuale è pattuita a tutela di un’operazione edilizia o permutativa, il giudice può verificare la sua idoneità non solo formale ma anche sostanziale, in relazione alla funzione economica perseguita dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02121/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02130/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02132/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02144/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →