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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02155/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia origina da un contratto preliminare di permuta relativo a un terreno edificatorio: la società sosteneva che i promittenti venditori fossero inadempienti per non essersi presentati ai rogiti fissati e chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento danni; i convenuti replicavano che l’inadempimento fosse della società, la quale non aveva consegnato una fideiussione idonea, e domandavano in via riconvenzionale la risoluzione del preliminare e i danni. Il Tribunale accolse la riconvenzionale ritenendo inadempiente la società; la Corte d’appello confermò, valorizzando l’inaffidabilità delle polizze fideiussorie prodotte, rilasciate da soggetto estero indicato come poco affidabile, e la loro insufficienza economica rispetto al valore di mercato degli immobili da trasferire. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. e 2 d.lgs. 122/2005, assumendo che la garanzia dovesse essere commisurata ai corrispettivi riscossi e da riscuotere e non al valore di mercato degli immobili, oltre a lamentare omessa pronuncia sul motivo di appello; 2) violazione degli artt. 1362 c.c. e 329 c.p.c., sostenendo che la garanzia fosse valida, che la questione della sua insufficienza fosse coperta da acquiescenza e che il preliminare non imponesse particolari caratteristiche; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del diritto di difesa, perché la Corte d’appello avrebbe attribuito ai convenuti eccezioni non proposte e avrebbe valutato erroneamente il materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla violazione di legge e sull’interpretazione contrattuale mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e una diversa lettura del preliminare, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte d’appello era esistente e logicamente comprensibile, quindi non viziata da omissione di pronuncia o da difetto di motivazione costituzionalmente rilevante. Quanto agli artt. 112 e 115 c.p.c., ha rilevato che il tema dell’inidoneità della garanzia era stato effettivamente introdotto dai convenuti sin dalla comparsa di risposta, in modo omnicomprensivo, e che la doglianza sulla valutazione delle prove non integrava violazione dell’art. 115 c.p.c. Ha infine escluso ogni acquiescenza o giudicato interno sulla questione della regolarità formale delle polizze, considerato che i convenuti erano risultati totalmente vittoriosi in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il canone ermeneutico della comune intenzione delle parti non può essere invocato per ottenere in cassazione una nuova interpretazione del contratto; occorre indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 2 d.lgs. 122/2005

    Nel caso concreto la Corte ha escluso che la decisione impugnata si fondasse su una diretta applicazione della norma, poiché l’accertamento sull’insufficienza della garanzia è stato ricondotto all’interpretazione della clausola contrattuale.

  • art. 329 c.p.c.

    Non si forma acquiescenza o giudicato interno su una questione quando la parte risulta totalmente vittoriosa in primo grado e non ha motivo di impugnare il relativo capo.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste se il tema è stato comunque introdotto dalle parti fin dal primo grado, anche in forma omnicomprensiva.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove offerte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione ricorre solo in presenza di una obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è censurabile solo se manca il minimo costituzionale, cioè se non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Consente la liquidazione di un compenso unico maggiorato quando più controricorrenti sono difesi dal medesimo avvocato e hanno identica posizione processuale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la deduzione di violazione di legge non può risolversi nella critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la censura investe l’accertamento concreto, il sindacato è nei limiti del vizio motivazionale.
  • Per lamentare la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è necessario indicare puntualmente quali regole siano state disattese e come; non è ammissibile contrapporre una lettura alternativa del contratto a quella accolta in sentenza.
  • La motivazione è viziata solo quando sia del tutto carente o priva del minimo percorso argomentativo; non basta che sia ritenuta sfavorevole o non convincente dalla parte soccombente.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste se la questione controversa risulta comunque dedotta in giudizio, anche in modo sintetico o onnicomprensivo, purché sia stata posta al vaglio del giudice.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; la diversa valutazione delle prove ritualmente offerte attiene al merito.
  • Non si può invocare il giudicato interno o l’acquiescenza su una questione quando la parte che la prospetta è risultata totalmente vittoriosa in primo grado e non aveva interesse a impugnare quel capo.
  • Quando una garanzia contrattuale è pattuita a tutela di un’operazione edilizia o permutativa, il giudice può verificare la sua idoneità non solo formale ma anche sostanziale, in relazione alla funzione economica perseguita dalle parti.

Come è indicizzato

MateriePermutaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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