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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27398/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice conveniva in giudizio il committente e un'altra proprietaria dell'immobile chiedendo il pagamento del saldo del corrispettivo per lavori eseguiti su un immobile di loro proprietà. Il convenuto sosteneva di avere già pagato integralmente il prezzo, indicato in origine in Euro 75.000, sulla base della contabilizzazione effettuata da un ingegnere incaricato di stimare e determinare il valore delle opere. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo che nulla fosse più dovuto, anche per una compensazione con un diverso credito vantato dal committente. In appello la società contestava sia l'assunto dell'avvenuto integrale pagamento sia la ricostruzione del prezzo, deducendo che, dalle prove testimoniali, fosse emerso un corrispettivo di Euro 82.000 oltre IVA e che residuasse ancora un importo da versare. La corte d'appello accoglieva il gravame, escludeva la compensazione non tempestivamente eccepita e riteneva dovuto il saldo calcolando anche l'IVA per legge sul corrispettivo pattuito. Il ricorrente per cassazione denunciava, con un unico motivo articolato in due profili, la violazione delle norme sull'IVA nel contratto d'appalto, sostenendo che il prezzo pattuito fosse comprensivo di IVA e che quindi non potesse essere aggiunta alla somma dovuta; inoltre deduceva la violazione dell'art. 232 c.p.c., lamentando che la mancata risposta del legale rappresentante della società all'interrogatorio formale sul prezzo convenuto avrebbe dovuto essere valutata come riconoscimento del prezzo da lui indicato. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze infondate perché volte, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, nei contratti di appalto, il corrispettivo e l'IVA hanno titolo diverso: il primo nel negozio, la seconda direttamente nella legge, sicché l'aggiunta dell'imposta sul prezzo concordato non integra violazione di legge. È stato quindi respinto il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva riconosciuto dovuto il saldo del prezzo dei lavori e l'IVA sul corrispettivo pattuito, ritenendo infondate le censure di violazione di legge e inammissibili, nella sostanza, le richieste di rivalutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta alla domanda nell'interrogatorio formale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è sindacabile in cassazione se non viene specificamente censurata la motivazione sulla sua irrilevanza.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Nel rapporto di appalto l'IVA è dovuta per legge secondo le regole di esigibilità dell'imposta e può essere aggiunta al corrispettivo pattuito, se questo non risulta comprensivo dell'imposta.

  • art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la debenza dell'IVA, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza in quanto fondata su una diversa lettura delle prove e del contenuto dell'accordo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge, se la critica investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La mancata risposta all'interrogatorio formale non determina automaticamente l'accoglimento della tesi di parte: il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito e la censura in cassazione è ammissibile solo se si contesta specificamente la motivazione di irrilevanza.
  • Nel contratto di appalto il corrispettivo pattuito e l'IVA hanno titolo diverso: il primo deriva dall'accordo negoziale, la seconda dalla legge; pertanto, salvo che risulti un accordo contrario o comprensivo dell'imposta, l'IVA è dovuta oltre il prezzo concordato.
  • L'esclusione di una compensazione in sede di merito può fondarsi anche sulla mancata tempestiva allegazione o eccezione del relativo fatto estintivo o modificativo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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