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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3575/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/07/2021 che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni del fallimento. La ricorrente deduce violazione di legge (art. 12-bis d.lgs. 10/03/2000, n. 74; artt. 42 e 52 legge fallimentare) e vizio di motivazione, sostenendo che, dopo la dichiarazione di fallimento, i beni della massa non possono essere sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato (potendosi, al limite, procedere solo alla confisca per equivalente sui beni dell'indagato). Denuncia inoltre che le somme sequestrate (circa euro 655.000) derivavano da attivita' poste in essere dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento e non costituiscono profitto diretto del reato; che l'Erario si e' foste insinuato nel passivo e non puo' ottenere un privilegio non previsto dalla legge; ed infine lamenta la mancanza di motivazione circa l'assenza di collegamento tra le somme sequestrate e i reati contestati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 puo' prevalere sui diritti dei creditori sorte in procedure concorsuali anche quando la dichiarazione di fallimento sia anteriore al sequestro, posto che la misura ablatoria e' obbligatoria salvo il limite dell'appartenenza del bene a terzi. Tuttavia la Corte ha precisato che il giudice di merito deve verificare con rigore l'esistenza e l'entita' del profitto confiscabile, la titolarita' di eventuali diritti di terzi e se l'Erario abbia gia' recuperato somme per evitare indebita locupletazione. Ha altresi' applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il denaro fungibile che costituisce profitto deve essere qualificato come soggetto a confisca diretta, senza che l'origine lecita della specifica somma osti alla confisca. Inoltre la Corte ha ammesso l'uso interpretativo, come ausilio, di alcune norme "definitorie" del d.lgs. n. 14/2019 nonostante la loro entrata in vigore differita.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto o del prezzo dei reati tributari; il limite operativo e' l'appartenenza del bene a persona estranea al reato. La Corte ha ritenuto che tale sequestro possa prevalere sui vincoli della procedura concorsuale salvo verifiche sulla titolarita' e sulle modalita' di acquisizione dei diritti dei terzi.

  • art. 42 legge fallimentare

    Disciplina l'effetto del fallimento sulla disponibilita' dei beni; la ricorrente invocava la prevalenza della procedura fallimentare, ma la Corte ha ritenuto che la declaratoria di fallimento non impedisca automaticamente l'operativita' del sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 52 legge fallimentare

    Principio della par condicio creditorum; la Corte ha sottolineato la necessita' di bilanciare questo principio con l'obbligatorieta' della confisca penale, operando pero' una verifica rigorosa per non ledere diritti dei creditori di buona fede.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilita' di sequestro preventivo in vista della confisca; la Corte ha posto tale fattispecie al centro della valutazione della prevalenza del sequestro sulle procedure concorsuali.

  • d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa), artt. 317 e 320

    Norme con entrata in vigore differita ma considerate 'definitorie' e utilizzabili come ausilio interpretativo. Esse prevedono, tra l'altro, la legittimazione del curatore e principi sulla prevalenza di alcune misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), artt. 63-64

    Richiamati per evidenziare precedenti di prevalenza del sequestro di prevenzione rispetto a procedure concorsuali e per i rimedi a tutela dei terzi di buona fede; utili al confronto interpretativo con i sequestri finalizzati alla confisca.

  • Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021

    Principio delle Sezioni Unite richiamato: il denaro fungibile che costituisce profitto o prezzo del reato e' soggetto a confisca diretta e l'allegazione dell'origine lecita della specifica somma non impedisce la confisca.

  • Sez. U., n. 45936 del 26/09/2019

    Riconosce la legittimazione del curatore a impugnare provvedimenti cautelari reali; non altera pero' l'analisi sulla prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca rispetto alla procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari puo' prevalere sui vincoli derivanti da procedure concorsuali, anche se la dichiarazione di fallimento e' anteriore al sequestro, salvo che il bene appartenga a terzi o esistano titoli di prelazione acquisiti in buona fede e anteriori.
  • Il giudice deve compiere una verifica rigorosa dell'esistenza, dell'ammontare e della natura del profitto confiscabile e della titolarita' dei beni sequestrati, specialmente quando l'attivo fallimentare e' costituito da somme di denaro.
  • Il danaro fungibile ritenuto profitto del reato e' soggetto a confisca diretta: la prova dell'origine lecita della specifica somma non e', di per se', ostativa alla confisca.
  • Le somme ricavate dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento rientrano nell'attivo fallimentare ma possono essere assoggettate a sequestro se costituenti profitto del reato e se non ricondotte alla titolarita' di terzi di buona fede.
  • Le norme definitorie contenute in testi normativi la cui vigenza e' differita possono essere utilizzate come ausilio interpretativo, purché non si anticipino riti o procedure ancora inapplicabili.
  • L'ammissione dell'Erario al passivo non comporta automaticamente la possibilita' di escludere ogni scrutinio sul rischio di locupletazione: il giudice deve valutare se lo Stato ha gia' recuperato somme o ha titolo pregresso che legittimi la pretesa.
  • Il curatore ha legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari reali, ma cio' non modifica i limiti sostanziali dell'operativita' del sequestro finalizzato alla confisca.

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