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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20895/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi posto le spese del giudizio a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Dal testo emerge un ricorso per cassazione proposto avverso una decisione di merito resa in grado d'appello in situazione di "doppia conforme". Il ricorrente invocava un motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, ossia il vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi, ma non ha assolto l'onere specifico richiesto in tale ipotesi: per evitare l'inammissibilità avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d'appello, dimostrando che le due decisioni erano fondate su ragioni fattuali diverse. Il testo precisa inoltre che la disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012. Non risultano dal brano ulteriori dati sulla controversia sostanziale originaria.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 è soggetto a un onere di specifica indicazione delle rationes decidendi di primo e secondo grado per dimostrare che non coincidono.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il motivo è inammissibile se, nel caso di doppia conforme, il ricorrente non indica e confronta le ragioni fattuali delle due decisioni di merito.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2

    La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal giorno 11 settembre 2012.

  • Cass. 5528/2014

    È richiamata per il principio secondo cui il ricorrente deve confrontare le ragioni di fatto delle due sentenze di merito per superare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 in caso di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando ricorre una "doppia conforme", il motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 è ammissibile solo se il ricorrente evidenzia specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'onere di allegazione e confronto tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello è presupposto necessario per superare il filtro di inammissibilità nei casi di doppia conforme.
  • La disciplina della doppia conforme si applica agli appelli introdotti secondo il dies a quo fissato dalla normativa di conversione del D.L. n. 83/2012.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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