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Ordinanza

Ordinanza n. 608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento amministrativo relativo alla mancata regolarizzazione e al mancato rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto in via cautelare la sospensione della relativa efficacia. La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, che aveva previsto procedure straordinarie di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, e la posizione della lavoratrice nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia stato instaurato per causa di forza maggiore, individuata nel decesso del datore di lavoro. La parte ha sostenuto, in sostanza, che anche tale situazione dovesse essere valutata ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo il richiamo alla disciplina ordinaria del testo unico dell'immigrazione e alla circolare ministeriale del 17 novembre 2020.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha ritenuto ragionevole, in via interinale, l'applicazione analogica della previsione dell'art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 relativa alla cessazione del rapporto di lavoro anche al caso di mancata instaurazione del rapporto per causa di forza maggiore, come il decesso del datore di lavoro. Ne consegue che l'Amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il fumus è stato ravvisato nella plausibilità di tale interpretazione, mentre il periculum deriva dal rischio concreto che, nelle more del giudizio, l'appellante possa essere espulsa dal territorio nazionale. Sono state sospese sia l'esecutività della sentenza appellata sia l'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado. La decisione di merito è stata rinviata a distinta fissazione e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente al giudice d'appello di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti cautelari.

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    Disciplina le procedure straordinarie di regolarizzazione dei lavoratori impiegati nei settori indicati dalla norma; il Collegio ha ritenuto ragionevole applicare analogicamente la previsione relativa alla cessazione del rapporto anche alla mancata instaurazione per causa di forza maggiore.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Prevede la possibilità per i datori di lavoro di presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o dichiarare un rapporto di lavoro irregolare preesistente, ai fini della regolarizzazione.

  • art. 103, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 34/2020

    Richiama la procedura ordinaria che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, consente allo straniero un periodo per la ricerca di una nuova occupazione; il Collegio ne ha ritenuto possibile l'applicazione analogica al decesso del datore di lavoro.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    È la disciplina ordinaria richiamata dall'art. 103, comma 4, per la permanenza dello straniero e la ricerca di una nuova attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto.

Massime di principio

  • Nell'ambito della regolarizzazione prevista dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore, quale il decesso del datore di lavoro, può essere assimilata in via analogica alla cessazione del rapporto ai fini della valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • In presenza di una procedura di regolarizzazione lavorativa non perfezionata per causa di forza maggiore, l'Amministrazione non può arrestarsi alla mancata instaurazione del rapporto, ma deve valutare la possibilità di applicare la disciplina prevista per la cessazione del rapporto e consentire, ove ne ricorrano i presupposti, la ricerca di una nuova occupazione.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, il rischio di espulsione dello straniero durante la pendenza del giudizio integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato, quando sussista anche una ragionevole plausibilità della pretesa interpretativa dedotta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

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