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Ordinanza

Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Milano valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Milano per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano gli interessati nelle fasce aggiuntive con riserva e ne precludono l'accesso alle immissioni in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Milano per l'anno scolastico 2023/2024, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando la disciplina che inserisce nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, o in un secondo elenco aggiuntivo, i soggetti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, impedendo loro l'accesso al ruolo e alla procedura di call veloce. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità sostanziale dedotti, poiché il giudice si pronuncia esclusivamente sull'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rilevato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, ritenendo sussistenti i presupposti per autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. L'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L'inosservanza del termine comporta l'improcedibilità del ricorso. Nessuna decisione è stata assunta sulla fondatezza delle censure o sull'annullamento degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza di una pluralità di parti, modalità di notificazione idonee a garantire la conoscenza del giudizio, comprese forme diverse dalla notificazione individuale quando giustificate dalle circostanze.

  • art. 49 c.p.a.

    Disciplina l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto ne consente l'esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.

Massime di principio

  • Quando il giudizio coinvolge un numero elevato di controinteressati e la notificazione individuale presenta prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, secondo termini e modalità stabiliti dal giudice.
  • Se la parte onerata non esegue nel termine perentorio le modalità di integrazione del contraddittorio fissate dal giudice, il ricorso è esposto alla dichiarazione di improcedibilità.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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