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Ordinanza

Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Napoli valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Napoli per l'anno scolastico 2023/2024 e gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023, nella parte in cui prevedono che i soggetti con abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, non ancora riconosciuta dal Ministero, siano inseriti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o in un secondo elenco aggiuntivo e siano esclusi dall'accesso al ruolo, anche tramite la cosiddetta call veloce. È stata inoltre chiesta l'impugnazione degli atti connessi, compreso il decreto ministeriale del 6 maggio 2022. Dal testo dell'ordinanza non risultano ancora esaminati i motivi di illegittimità sostanziale dedotti, poiché il provvedimento riguarda esclusivamente l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR, rilevato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'integrazione dovrà essere effettuata mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza non decide sulla fondatezza delle censure né sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell'ambito del processo amministrativo, modalità idonee a garantire la partecipazione dei soggetti interessati al giudizio, qui utilizzata insieme all'art. 49 c.p.a. per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio e di individuare modalità di notificazione adeguate; nel caso concreto è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

  • art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    È richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal decreto ministeriale impugnato; l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione o la legittimità.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    È richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce; l'ordinanza non decide sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può consistere nella pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
  • Il termine stabilito dal giudice per l'esecuzione dell'integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso; la parte deve inoltre depositare la prova della pubblicazione entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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