Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Modena, valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Modena per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano con riserva in fasce aggiuntive i titolari di abilitazioni o specializzazioni estere non ancora riconosciute e precludono la partecipazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS della provincia di Modena, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l’avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando la disciplina che colloca in appositi elenchi o fasce aggiuntive, con riserva di riconoscimento, coloro che possiedono un’abilitazione all’insegnamento o una specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, escludendoli dall’accesso al ruolo e dalla procedura di call veloce. Nel ricorso introduttivo è stata chiesta l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza processuale di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. La modalità è stata ritenuta necessaria in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperimento dei relativi indirizzi. I ricorrenti dovranno chiedere all’amministrazione resistente la pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L’inosservanza del termine comporta l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza non decide il merito delle censure contro la disciplina delle GPS e delle immissioni in ruolo.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nel processo amministrativo, modalità idonee a garantire la conoscenza del giudizio da parte dei soggetti interessati, anche in relazione all’integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha autorizzato l’esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati sui siti istituzionali dell’amministrazione interessata.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini e modalità specifici, il cui mancato rispetto determina l’improcedibilità del ricorso quando il termine sia espressamente qualificato come perentorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 498/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →