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Ordinanza

Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Messina valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Messina per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e amministrativi che collocano gli interessati nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l’accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Messina per l’anno scolastico 2023/2024, il d.m. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l’avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando il loro inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D in ragione del possesso di titoli di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero e non ancora riconosciuti dal Ministero. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale collocazione avrebbe impedito l’accesso al ruolo, anche tramite la procedura di call veloce. Nel ricorso introduttivo è stata inoltre formulata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Rilevato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà prevedibile di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L’Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l’elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L’inosservanza del termine per la pubblicazione comporta l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della disciplina del contraddittorio, modalità di notificazione adeguate alla pluralità delle parti controinteressate.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR l’ha disposta mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il giudizio presenta un elevato numero di controinteressati e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati, entro un termine perentorio fissato dal giudice.
  • La mancata esecuzione, entro il termine perentorio stabilito, degli adempimenti necessari all’integrazione del contraddittorio può determinare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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