Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Messina valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Messina per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e amministrativi che collocano gli interessati nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l’accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Messina per l’anno scolastico 2023/2024, il d.m. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l’avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando il loro inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D in ragione del possesso di titoli di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero e non ancora riconosciuti dal Ministero. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale collocazione avrebbe impedito l’accesso al ruolo, anche tramite la procedura di call veloce. Nel ricorso introduttivo è stata inoltre formulata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Rilevato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà prevedibile di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L’Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l’elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L’inosservanza del termine per la pubblicazione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell’ambito della disciplina del contraddittorio, modalità di notificazione adeguate alla pluralità delle parti controinteressate.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR l’ha disposta mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il giudizio presenta un elevato numero di controinteressati e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati, entro un termine perentorio fissato dal giudice.
- La mancata esecuzione, entro il termine perentorio stabilito, degli adempimenti necessari all’integrazione del contraddittorio può determinare l’improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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