Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Monza Brianza valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Monza e Brianza per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive con riserva di riconoscimento del titolo estero e precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo, anche mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando la disciplina che, in presenza di titoli di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero ma non ancora riconosciuti dal Ministero, ne dispone l'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e impedisce la partecipazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo, compresa la cosiddetta call veloce. Con il ricorso introduttivo è stata chiesta l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati, in ragione dell'elevato numero degli stessi e delle prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'integrazione dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. Il mancato rispetto del termine perentorio è espressamente collegato all'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina dell'integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di una pluralità di parti.
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto l'integrazione è stata autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
Richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal decreto ministeriale impugnato; non è stato oggetto di esame nel merito nell'ordinanza.
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
Richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo denominata call veloce; la relativa disciplina non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro un termine perentorio, con successivo deposito della prova della pubblicazione.
- L'inosservanza del termine perentorio e delle modalità stabilite dal giudice per l'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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