Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Avellino valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Avellino per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i titolari di titoli esteri non riconosciuti nelle fasce aggiuntive e precludono loro l'accesso alle immissioni in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Avellino per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale 20 luglio 2023 prot. n. 44017 e, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112. La contestazione riguarda la collocazione nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, nonché la conseguente esclusione dalla procedura di immissione in ruolo, anche tramite la cosiddetta call veloce. Con il ricorso introduttivo è stata chiesta l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure contro la disciplina delle GPS e contro l'esclusione dalla call veloce. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'integrazione deve essere eseguita mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova della pubblicazione deve essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza pone l'esecuzione dell'adempimento a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49 c.p.a., dell'autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 49 c.p.a.
Consente l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha disposto l'esecuzione tramite pubblicazione sui siti istituzionali, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
Richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal D.M. 15 giugno 2023 n. 119; non è oggetto di esame sostanziale nell'ordinanza.
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
Richiamato in relazione alla cosiddetta call veloce per le immissioni in ruolo; non è oggetto di decisione nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Il giudice può fissare un termine perentorio per l'esecuzione della pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento, prevedendo che l'inosservanza determini l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 498/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →