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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13995/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dal comune per ottenere dall'azienda sanitaria il rimborso di somme corrisposte a enti gestori di strutture residenziali, a titolo di integrazione della retta per il ricovero di anziani non autosufficienti. Il giudice di appello aveva accolto il gravame principale del comune e respinto l'appello incidentale dell'azienda sanitaria, ritenendo dovuto il rimborso. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza all'adozione dell'ingiunzione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto legittima l'ordinanza emessa dal sindaco invece che dal dirigente competente; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina regionale siciliana sull'integrazione delle rette e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il comune non avesse provato i presupposti sostanziali e formali del diritto al rimborso, in particolare la tempestiva notificazione del ricovero e la produzione della documentazione richiesta, e che il giudice avesse indebitamente valorizzato la sola erogazione del servizio e la mancata contestazione delle fatture da parte dell'azienda sanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata riformata perché il giudice territoriale aveva riconosciuto il credito del comune senza verificare l'osservanza dell'iter procedimentale e degli oneri probatori imposti dalla normativa regionale interpretata in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 521, comma 3, L. n. 142/1990

    Richiamato nel primo motivo per contestare la competenza all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione; il motivo è stato assorbito e la Corte non si è pronunciata nel merito sulla questione.

  • art. 1207, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla competenza degli organi comunali; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 17, L.R. Sicilia n. 22/1986

    Norma regionale che attribuisce ai comuni la funzione di assistenza agli anziani non autosufficienti, mentre alle unità sanitarie locali compete l'integrazione sanitaria dei servizi di carattere assistenziale.

  • art. 59, L.R. Sicilia n. 33/1996

    Norma di natura interpretativa dell'art. 17 L.R. n. 22/1986; prevede che l'integrazione della retta sia a carico del fondo sanitario regionale entro un limite annuo e impone la tempestiva trasmissione della documentazione e della notifica del ricovero, come presupposti del rimborso.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 la pubblica amministrazione che agisce in sostanza come attrice deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; l'opponente prova fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • R.D. n. 639/1910, art. 3

    Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale la PA conserva soltanto il vantaggio nella fase di formazione unilaterale del titolo, ma nel successivo giudizio contenzioso il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per escludere che la posizione di vantaggio della PA possa protrarsi nella fase contenziosa; il rapporto processuale deve essere regolato in modo compatibile con il giusto processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale promosso dalla pubblica amministrazione, quest'ultima assume la posizione sostanziale di attrice e deve quindi provare i fatti costitutivi del credito azionato.
  • L'ingiunzione fiscale, pur essendo un titolo esecutivo formato unilateralmente dalla PA, non gode nel giudizio di opposizione di alcuna presunzione di verità che esoneri l'ente dall'onere della prova.
  • Quando una legge regionale subordina il rimborso di prestazioni socio-sanitarie a un iter procedimentale e a specifiche comunicazioni/documentazioni, il giudice deve verificare rigorosamente l'osservanza di tali presupposti prima di riconoscere il credito.
  • Il diritto al rimborso delle rette per anziani non autosufficienti, pur trovando fonte nella legge, non è incondizionato e deve essere esercitato entro i limiti e secondo le modalità procedurali previste dalla disciplina di settore.
  • Nell'accertare crediti pubblici di natura assistenziale o socio-sanitaria, non è sufficiente la prova dell'effettiva erogazione della prestazione o la mancata contestazione delle fatture, se mancano la prova dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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