Cassazione Penale, Sentenza n. 37715/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falasca impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati derivanti dall'art. 81 e art. 110 c.p. con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestandosi che egli fosse il mandante dell'attività di spaccio materialmente posta in essere da Mullaj, Alfarano e Trottatore. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per la presunta non univoca interpretazione delle intercettazioni, sostenendo che quelle conversazioni potevano avere una lettura innocente legata all'attività di ristorazione e a rapporti commerciali/creditizi; (ii) omessa riqualificazione nella ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, atteso il limitato numero di episodi (due) e l'assenza di un'associazione a delinquere che giustificasse il ruolo dirigenziale a lui attribuito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria sul ruolo di mandante/concorrente morale di Falasca, basata sull'interpretazione delle intercettazioni e sulle risultanze investigative (spostamenti e rapporti con gli spacciatori). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto devoluta al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole. Ha altresì respinto la richiesta di riclassificazione nella ipotesi lieve dell'art. 73 comma 5, ritenendo che la diretta disponibilità e la struttura reiterata dell'attività di spaccio giustificassero la qualificazione più grave. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di procedura applicabili in caso di aggravamento cautelare.
Norme richiamate
Individua il Tribunale del riesame come giudice delle misure cautelari; la Corte ha preso atto che il provvedimento impugnato è stato adottato nell'ambito di tale rito e ne ha valutato la motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Specifica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio che il sindacato sulla valutazione del fatto e delle prove è limitato e che la censura di mera diversa valutazione probatoria è inammissibile salvo manifesta illogicità.
art. 81 cod. pen.; art. 110 cod. pen.
Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 81 (circostanze aggravanti della continuazione o concorso?) sono invocati per qualificare la condotta del ricorrente come mandante/concorrente morale rispetto alle cessioni di stupefacente materialmente compiute da terzi.
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 1 e comma 5
La Corte ha confermato la qualificazione ai sensi del comma 1 (fattispecie di maggiore gravità relativa al traffico/cessione di stupefacenti) escludendo la ricaduta nella ipotesi lieve del comma 5, poiché la disponibilità di spacciatori al servizio dell'indagato e la struttura reiterata dell'attività escludono la lieve offensività nonostante il numero limitato di episodi.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese sulla base di tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, e comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Prevedono l'obbligo di trasmettere al Direttore dell'istituto penitenziario l'ordinanza di rigetto in caso di aggravamento della misura cautelare; la Corte ne ha disposto l'adempimento a cura della cancelleria.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
Costante orientamento che limita il sindacato di legittimità sull'interpretazione delle intercettazioni e sulla valutazione dei gravi indizi alla verifica della congruenza e della non manifesta illogicità della motivazione espressa dal giudice di merito.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è una valutazione di fatto devoluta al giudice di merito: in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La richiesta di riclassificazione del fatto in una ipotesi più lieve (es. art. 73 comma 5 DPR 309/90) può essere respinta anche se gli episodi accertati sono pochi, quando emergono elementi che indicano una disponibilità strutturata e reiterata di pusher al servizio dell'indagato.
- La censura che si traduce nell'offerta di una diversa interpretazione degli stessi elementi probatori è considerata, salvo casi di manifesta illogicità, una censura di merito inammissibile in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari occorre dimostrare che la motivazione è illogica, contraddittoria o carente: la semplice possibilità di una lettura alternativa delle intercettazioni non è sufficiente a prevalere.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, in caso di aggravamento della misura cautelare nel frattempo intervenuto, impone adempimenti amministrativi verso l'istituto penitenziario.
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