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Sentenza

Sentenza del 19/01/2022 n. 1520 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi risultanti dall'applicazione dello studio di settore; censure per applicazione automatica e non motivata dello studio di settore, violazione delle regole sull'onere della prova e delle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, mancata dimostrazione da parte dell'Ufficio dei fatti posti a fondamento del recupero e assenza di grave incongruenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui gli studi di settore sono presunzioni semplici e la loro gravità va valutata dopo il contraddittorio obbligatorio; dal caso emergeva che il contraddittorio era stato svolto e la Commissione regionale aveva motivato la corretta applicazione dello studio (nella versione aggiornata ritenuta piu aderente) e l'infondatezza delle giustificazioni fornite dalla contribuente. Il ricorso di cassazione è stato inoltre ritenuto privo della necessaria specificità e documentazione numerica (mancata indicazione dei ricavi dichiarati e di quelli desunti dallo studio), così da impedire una valutazione della fondatezza della doglianza. Condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia per complessivi Euro 5.000,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62 e 62 sexies

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; la loro rilevanza probatoria si realizza in concreto in seguito al contraddittorio endoprocedimentale e richiede che il contribuente provi le cause di esclusione o le specificita dell'attività.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata in relazione ai poteri di rettifica e alle modalità di accertamento basate su elementi indiziari come gli studi di settore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Richiamata in relazione al procedimento di accertamento e al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte sottolinea che le ragioni con cui l'Ufficio disattende le giustificazioni devono risultare e, se espresse nell'atto impositivo, non sono di per sé invalide se il contraddittorio era stato svolto.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5

    Norma richiamata in ordine alle regole processuali rilevanti per la deduzione di motivi e per l'ammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto carente la specificità richiesta.

  • Costituzione, artt. 3, 24 e 53

    Richiamate a supporto delle censure relative alle garanzie costituzionali del contribuente (uguale dignità, diritto di difesa, capacità contributiva); la Corte ha ritenuto tali garanzie rispettate alla luce del contraddittorio e della motivazione resa.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova; la decisione conferma che, dopo il contraddittorio, spetta al contribuente provare le condizioni che giustificano l'esclusione dall'area cui si applicano gli studi di settore o la specificità del periodo.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in relazione alla decisione motivata e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto il ricorso privo di specificità probatoria e motivazionale.

  • Disp. att. c.p.c., art. 118

    Richiamato come riferimento processuale relativo alla disciplina del giudizio; la Corte ha valutato l'ammissibilità delle doglianze ai sensi delle regole procedurali.

Massime di principio

  • Gli studi di settore sono presunzioni semplici: la loro efficacia probatoria si realizza dopo il contraddittorio obbligatorio; non possono essere usati automaticamente come prova definitiva senza adeguata motivazione.
  • Il contribuente ha l'onere, in sede di contraddittorio e poi eventualmente in giudizio, di dimostrare le condizioni che giustificano l'esclusione dall'applicazione dello studio di settore o la specificità dell'attività nel periodo censito.
  • L'Amministrazione può fondare un avviso di accertamento sul solo scostamento dallo studio di settore se il contraddittorio si è svolto e il contribuente non ha fornito valide giustificazioni; tuttavia l'atto deve motivare perché le ragioni del contribuente sono state ritenute infondate.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e corredate di elementi numerici e documentali essenziali (es. valori dei ricavi dichiarati e dei ricavi desunti dallo studio) per consentire la verifica dell'effettiva rilevanza e fondatezza della doglianza.
  • Se le difese del contribuente sono rese conosciute ed il contraddittorio è stato svolto, la tardiva motivazione dell'Ufficio resa solo con l'atto impositivo non è, di per sé, sufficiente a rendere illegittimo l'atto se la Commissione ha comunque valutato e motivato il rigetto delle giustificazioni.

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