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Sentenza

Sentenza del 19/01/2022 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Estratto di ruolo - impugnabilita' - applicazioneretroattiva dell'art. 4 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 introdotto dall'art. 3bis della legge 17/12/2021 n. 215 di conversione, con modificazioni, del D.L.21/10/2021 n. 146

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli estratti di ruolo asseritamente viziati per vari profili; il ricorrente aveva proposto ricorso (e poi appello) contro gli estratti di ruolo con richiesta di annullamento/accertamento dell'illegittimità

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che la novella normativa (art. 4-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotta dall'art. 3‑bis della legge 17/12/2021 n.215) abbia natura interpretativa e quindi effetto retroattivo, stabilendo che "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; conseguentemente i ricorsi diretti contro gli estratti di ruolo sono inammissibili. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese di causa nel grado (euro 2.000,00), secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n.55 con le riduzioni previste dalla legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29/9/1973 n. 602, art. 4-bis (introdotto dall'art. 3-bis della legge 17/12/2021 n.215)

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."

    La Commissione interpreta la novella come norma interpretativa avente efficacia retroattiva: l'estratto di ruolo è un documento non impugnabile autonomamente; solo il ruolo o la cartella possono essere impugnati direttamente e, comunque, in presenza dei casi speciali espressamente indicati.

  • D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 19

    All'elenco degli atti impugnabili l'art. 19 menziona il ruolo e la cartella di pagamento ma non l'estratto di ruolo; ciò è usato per sostenere l'assenza di autonomia impugnatoria dell'estratto.

  • Legge 17/12/2021 n. 215 (conversione D.L. 21/10/2021 n. 146), art. 3-bis

    "Art. 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) ..."

    La disposizione di conversione ha inserito il comma che dichiara l'estratto non impugnabile; la sentenza la considera chiarificatrice (interpretativa) della precedente disciplina, giustificando la retroattività.

  • Costituzione, art. 25 (richiamato limitatamente al principio di non retroattività penale)

    La Corte rileva che il divieto costituzionale di retroattività riguarda solo le norme penali; in materia tributaria la retroattività è possibile se ragionevole e giustificata.

  • Corte Costituzionale, sentenze n. 229/1999 e n. 419/2000

    Giurisprudenza richiamata per affermare che le disposizioni retroattive sono ammesse se adeguatamente giustificate e non in contrasto con altri valori costituzionali; ciò supporta la possibilità di considerare la novella retroattiva se interpretativa.

  • Decreto 10 marzo 2014, n. 55

    Norma applicata per la liquidazione delle spese di lite; utilizzata per quantificare le spese a carico del soccombente.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è generalmente un documento di accompagnamento e non costituisce un atto impugnabile autonomamente; le impugnazioni devono essere rivolte al ruolo o alla cartella di pagamento salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla norma.
  • La novella normativa che dichiara la non impugnabilità dell'estratto di ruolo può essere interpretata come norma interpretativa e avere effetto retroattivo: i ricorsi già pendenti contro estratti di ruolo rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Se si ritiene leso per effetto dell'iscrizione a ruolo un interesse specifico e concreto (es. impedimento alla partecipazione ad appalti, riscossione da enti pubblici, perdita di benefici), occorre dimostrare tale pregiudizio perché ruolo/cartella possano essere direttamente impugnati nonostante l'iscritto sia ritenuto validamente notificato.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare preventivamente l'atto effettivamente impugnabile (estratto vs ruolo vs cartella) e la presenza dei requisiti eccezionali richiesti dalla norma prima di proporre ricorso o appello, per evitare inammissibilità e condanna alle spese.
  • La retroattività delle norme tributarie è ammessa ma va verificata la sua compatibilità con principi di ragionevolezza e altri valori costituzionali; in dubbio, documentare e argomentare la mancata conoscenza o l'affidamento legittimo sull'interpretazione anteriore.
  • Quando si impugna, è cruciale specificare i motivi e fornire prova del pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, nonché valutare il ricorso in termini di ammissibilità sostanziale oltre che formale.

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