Sentenza del 19/01/2022 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Estratto di ruolo - impugnabilita' - applicazioneretroattiva dell'art. 4 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 introdotto dall'art. 3bis della legge 17/12/2021 n. 215 di conversione, con modificazioni, del D.L.21/10/2021 n. 146
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli estratti di ruolo asseritamente viziati per vari profili; il ricorrente aveva proposto ricorso (e poi appello) contro gli estratti di ruolo con richiesta di annullamento/accertamento dell'illegittimità
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che la novella normativa (art. 4-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotta dall'art. 3‑bis della legge 17/12/2021 n.215) abbia natura interpretativa e quindi effetto retroattivo, stabilendo che "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; conseguentemente i ricorsi diretti contro gli estratti di ruolo sono inammissibili. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese di causa nel grado (euro 2.000,00), secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n.55 con le riduzioni previste dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29/9/1973 n. 602, art. 4-bis (introdotto dall'art. 3-bis della legge 17/12/2021 n.215)
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La Commissione interpreta la novella come norma interpretativa avente efficacia retroattiva: l'estratto di ruolo è un documento non impugnabile autonomamente; solo il ruolo o la cartella possono essere impugnati direttamente e, comunque, in presenza dei casi speciali espressamente indicati.
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 19
All'elenco degli atti impugnabili l'art. 19 menziona il ruolo e la cartella di pagamento ma non l'estratto di ruolo; ciò è usato per sostenere l'assenza di autonomia impugnatoria dell'estratto.
Legge 17/12/2021 n. 215 (conversione D.L. 21/10/2021 n. 146), art. 3-bis
"Art. 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) ..."
La disposizione di conversione ha inserito il comma che dichiara l'estratto non impugnabile; la sentenza la considera chiarificatrice (interpretativa) della precedente disciplina, giustificando la retroattività.
Costituzione, art. 25 (richiamato limitatamente al principio di non retroattività penale)
La Corte rileva che il divieto costituzionale di retroattività riguarda solo le norme penali; in materia tributaria la retroattività è possibile se ragionevole e giustificata.
Corte Costituzionale, sentenze n. 229/1999 e n. 419/2000
Giurisprudenza richiamata per affermare che le disposizioni retroattive sono ammesse se adeguatamente giustificate e non in contrasto con altri valori costituzionali; ciò supporta la possibilità di considerare la novella retroattiva se interpretativa.
Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Norma applicata per la liquidazione delle spese di lite; utilizzata per quantificare le spese a carico del soccombente.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è generalmente un documento di accompagnamento e non costituisce un atto impugnabile autonomamente; le impugnazioni devono essere rivolte al ruolo o alla cartella di pagamento salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla norma.
- La novella normativa che dichiara la non impugnabilità dell'estratto di ruolo può essere interpretata come norma interpretativa e avere effetto retroattivo: i ricorsi già pendenti contro estratti di ruolo rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- Se si ritiene leso per effetto dell'iscrizione a ruolo un interesse specifico e concreto (es. impedimento alla partecipazione ad appalti, riscossione da enti pubblici, perdita di benefici), occorre dimostrare tale pregiudizio perché ruolo/cartella possano essere direttamente impugnati nonostante l'iscritto sia ritenuto validamente notificato.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare preventivamente l'atto effettivamente impugnabile (estratto vs ruolo vs cartella) e la presenza dei requisiti eccezionali richiesti dalla norma prima di proporre ricorso o appello, per evitare inammissibilità e condanna alle spese.
- La retroattività delle norme tributarie è ammessa ma va verificata la sua compatibilità con principi di ragionevolezza e altri valori costituzionali; in dubbio, documentare e argomentare la mancata conoscenza o l'affidamento legittimo sull'interpretazione anteriore.
- Quando si impugna, è cruciale specificare i motivi e fornire prova del pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, nonché valutare il ricorso in termini di ammissibilità sostanziale oltre che formale.
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