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Sentenza

Sentenza del 19/01/2022 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imu - Presupposto impositivo - Possesso dell'immobile - Occupazione abusiva - Esclusione - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria impugnava il diniego di rimborso dell'IMU versata per gli anni 2015-2017 inerente un complesso immobiliare ampiamente occupato abusivamente da terzi. Dopo aver pagato per evitare sanzioni, la ricorrente chiedeva il rimborso sostenendo di non avere più né il godimento né il possesso materiale dell'immobile a causa dell'occupazione illegittima e dell'impossibilità di ottenere lo sgombero dalla forza pubblica; il Comune aveva rifiutato il rimborso sostenendo che l'occupazione illegale non impedisce la qualifica di soggetto passivo dell'IMU al proprietario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso. Il giudice ha richiamato l'art. 8, comma 2 D.Lgs. 23/2011 e la nozione di possesso secondo l'art. 1140 c.c. (corpus + animus), ritenendo che nel caso di materiale spossessamento dovuto ad occupazione abusiva e alla comprovata impossibilità di ottenere l'intervento della pubblica autorità venga meno anche l'animus oltre al corpus: il proprietario, non potendo esercitare i suoi diritti possessori, non ha indice effettivo di capacità contributiva e quindi l'applicazione dell'IMU sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Pertanto il ricorso è stato accolto definitivamente e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23/2011, art. 8 comma 2

    Individua il possesso di beni immobili come presupposto dell'IMU; la Commissione ha usato tale disposizione insieme alla nozione civilistica di possesso per valutare l'effettiva soggezione all'imposta.

  • Codice Civile, art. 1140

    La nozione civilistica di possesso (corpus e animus) è assunta per determinare il possesso ai fini tributari: se manca l'animus e il corpus per effetto di occupazione repressa dalla legge penale e non rimossa dalla pubblica autorità, il possesso può ritenersi venuto meno.

  • Costituzione, art. 53

    Principio della capacità contributiva usato come parametro costituzionale: tassare un bene quando il proprietario non ha effettiva capacità di godimento o ricavo contrasta con l'art. 53; dunque in assenza di capacità contributiva reale l'IMU non può essere correttamente applicata.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'obbligo IMU va valutata caso per caso: non basta la titolarità giuridica (ius possidendi) se manca il possesso materiale ed effettivo.
  • Per l'IMU è correvole richiamare la nozione civilistica di possesso (art.1140 c.c.): è necessario valutare la presenza di corpus (potere di fatto) e animus (intenzione di comportarsi come possessore).
  • L'occupazione abusiva che determina un effettivo spossessamento e l'impossibilità di esercitare i diritti possessori può escludere la capacità contributiva e quindi l'assoggettamento all'IMU.
  • Le dichiarazioni e i rapporti delle forze di polizia (o la comprovata impossibilità di ottenere intervento/sgombero) sono prove rilevanti per dimostrare l'assenza di possesso effettivo.
  • Non si tratta di una regola automatica: in situazioni diverse (es. assegnatario provvisorio, conduttore in possesso) lo ius possidendi o il possesso materiale possono rendere comunque dovuta l'IMU.
  • Il contribuente deve documentare dettagliatamente l'impossibilità di godimento (denunce, esposti, rapporti di polizia, tentativi di sfratto, danni/deterioramento) per chiedere il rimborso o l'esclusione dall'imposta.
  • L'amministrazione può contestare l'assenza di possesso fornendo elementi che dimostrino una residua capacità di controllo o sfruttamento (ad es. percezione di canoni, contratti, possibilità di intervento giudiziario non esperito).
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale la valutazione costituzionale (capacità contributiva) può prevalere a tutela del contribuente che non trae alcun utile dall'immobile occupato.
  • È opportuno agire tempestivamente per documentare l'occupazione e richiedere l'intervento delle autorità: la persistenza della situazione e la prova dell'impossibilità di tutelare il possesso rafforzano la richiesta di esclusione dall'IMU.

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