Sentenza del 19/01/2022 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Principio di non contestazione - Motivi nuovi - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente, in sede di appello, ha contestato l'avvenuta notificazione dell'atto presupposto (cioè ha sostenuto che la notifica non è avvenuta). Tuttavia in primo grado l'Agente della Riscossione aveva dichiarato e assunto l'avvenuta notificazione e il contribuente non aveva specificamente contestato tale fatto nel giudizio di primo grado. Pertanto la questione sulla notifica, sollevata per la prima volta in appello, costituisce un motivo di fatto nuovo.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo introdotto in appello, richiamando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e il divieto di nuovi motivi in appello previsto dall'art. 57 del D.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza la censura relativa alla mancata notifica non è stata esaminata in merito; se tale motivo costituiva l'unica ragione di impugnazione, l'appello è privo di rilievo e si conclude favorevolmente per il resistente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione impone che il giudice si fondi sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita: i fatti non contestati in primo grado vengono assunti come veri ai fini della decisione.
art. 57, D.lgs. n. 546/1992
Vieta l'introduzione di nuovi motivi di fatto in appello nel processo tributario; pertanto questioni di fatto non contestate in primo grado non possono essere sollevate per la prima volta in sede di appello.
Massime di principio
- In materia tributaria, le contestazioni sui fatti fondamentali (es. la sussistenza o la validità della notifica) devono essere specificamente mosse e documentate nel giudizio di primo grado; se omesse, sono inammissibili in appello.
- Il giudice deve basare la decisione sui fatti non contestati in primo grado: l'assenza di contestazione opera a favore della parte che ha svolto l'affermazione fattuale (di solito l'Amministrazione o l'Agente della Riscossione).
- L'appello non è lo strumento per introdurre nuovi fatti: le nuove censure di fatto in appello possono essere dichiarate inammissibili ex art. 57 D.lgs. 546/1992 e quindi non esaminate nel merito.
- Per opporsi validamente alla notifica di un atto presupposto il contribuente deve sollevare l'eccezione tempestivamente in primo grado e, se possibile, produrre mezzi di prova (documenti, certificazioni, verifiche di notifica).
- Se in appello si solleva un motivo nuovo dichiarato inammissibile e non ci sono altri motivi idonei, l'appello non consegue l'annullamento della decisione di primo grado e il giudicato si mantiene in favore del resistente.
- Eventuali eccezioni: solo fatti nuovi documentali sopravvenuti o circostanze straordinarie che giustifichino la mancata deduzione in primo grado possono consentire una valutazione differente, ma si tratta di ipotesi limitate e devono essere fondate su elementi oggettivi e comprovati.
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